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Esterometro generalizzato per i forfettari

Dal 1 gennaio 2024, anche i soggetti che si avvalgono del regime forfetario sono obbligati ad emettere fatture elettroniche ed inviarle allo SDI.

L’ampliamento dell’obbligo di fatturazione elettronica, per i menzionati soggetti, ha effetti anche in ordine all’obbligo di comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) che dal 1 luglio 2022, deve essere effettuata trasmettendo al SdI un file XML conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica.

L’adozione del formato delle fatture elettroniche via SDI consente quindi di assolvere l’obbligo comunicativo.È ancora possibile gestire l’adempimento in modalità analogica, ma l’omesso o tardivo invio dei dati al Sistema di Interscambio è sanzionato come omessa o tardiva comunicazione.

Dal 1 luglio 2022, l’invio dei dati è eseguito entro:

  • termini di emissione delle fatture per le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia;
  • il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura o di effettuazione, per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Applicando il meccanismo del reverse charge i soggetti in regime forfetario sono tenuti ad assolvere l’imposta a debito mediante versamento diretto all’Erario (mediante F24), non potendo beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA in acquisto.

Per quanto concerne le operazioni da rilevare sono opportune alcune considerazioni. Innanzitutto, anche per i soggetti in regime forfetario, sono escluse dall’obbligo di invio dei dati:

  • le operazioni per le quali è emessa una “bolletta doganale” (es. importazioni e esportazioni)
  • gli acquisti di beni o servizi di importo non superiore a 5.000 euro qualora non siano rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni, effettuati da soggetti in regime forfettario, questi deve provvedere a comunicare al fornitore estero il proprio regime fiscale affinchè esso provveda ad integrare con IVA il documento di acquisto considerandolo alla stregua di un acquirente privato (fino ad un massimo di euro 10.000 per anno solare).

In assenza della comunicazione il fornitore estero controllerà l’iscrizione al Vies ed emetterà fattura senza applicazione dell’IVA: in questo caso andrà integrata la fattura con il meccanismo del reverse charge e assolta l’imposta con versamento tramite modello F24.

Le cessioni realizzate dai forfetari verso soggetti passivi Ue, invece, non si qualificano come cessioni intracomunitarie. In questa ipotesi il cedente deve indicare in fattura che l’operazione non ha natura intracomunitaria e far emergere il fatto che l’operazione segue il regime forfetario della L. 190/2014 (si adotta quindi il codice natura “N2.2” – Operazioni non soggette – altri casi).

Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti (o rese ai medesimi) trova applicazione la disciplina ordinaria stabilita dagli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/72.

Nel caso di prestazioni di servizi generiche rese a un committente estero, soggetto passivo d’imposta, in base alla disciplina ordinaria, è emessa fattura senza addebito d’imposta. In tale ipotesi, si ritiene che anche la fattura debba essere emessa secondo le regole ordinarie, quindi, riportando l’annotazione “inversione contabile” (nel caso di prestazioni a soggetti passivi Ue) oppure “operazione non soggetta” (nel caso di prestazioni extra Ue).

Poiché la trasmissione dei dati via SdI, nell’ambito del c.d. esterometro, consente anche di assolvere gli obblighi di cui all’articolo 17 comma 2 del DPR 633/72, il file XML potrà essere compilato con i seguenti codici:

  • “TD17”, nel caso di servizi da soggetti non stabiliti;
  • “TD18”, nel caso di acquisti intracomunitari di beni;
  • “TD19”, per gli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia ai sensi dell’art. 17comma 2 del DPR 633/72

Stante gli obblighi di comunicazione e le sanzioni previste lo studio raccomanda di consegnare con sollecitudine tutti i documenti ricevuti da fornitori esteri per poter effettuare gli opportuni controlli ed adempimenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.

Cordialmente.

Studio Alb srl

Qui la circolare in PDF