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18.06.2013

Mail aziendale, biglietto da visita ed orario di lavoro non sempre configurano lavoro subordinato

Tra l'azienda e il professionista è stata stipulata una collaborazione: questi, però, facendo leva sul fatto che possedeva una mail aziendale, i biglietti da visita intestati con i loghi dell'azienda, un orario di lavoro e che sottostava alle direttive del datore di lavoro, è ricorso in giudizio al fine di far riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13830 del 31 maggio 2013, però, ha negato l'esistenza di un rapporto di natura subordinata, sostenendo la natura autonoma della prestazione in quanto il professionista risultava titolare di uno studio e aveva svolto attività a favore di terzi anche durante lo svolgersi dell'attività a favore del datore di lavoro. Inoltre, il contratto concluso all'inizio del rapporto faceva intendere chiaramente la volontà delle parti di stipulare una collaborazione autonoma coordinata e continuativa.

10.06.2013

Pagamento in ritardo: decadenza del condono

Con Ordinanza 3 maggio 2013, n. 10309, la Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente decade dal condono qualora paghi le somme dovute in ritardo ai sensi dell'art. 9-bis, Legge n. 289/2002.

Nel caso di specie il contribuente aveva tardato il versamento dell'ultima rata di un solo giorno. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, "il ritardo - per quanto modesto - nel versamento delle somme dovute - non essendo giustificato - determini la decadenza dal beneficio".

E’ disponibile all’interno dell’area riservata, sezione circolari, anno 2013, circolare nr. 10/2013 dello Studio riguardante: LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE. Si ricorda agli utenti di scaricare il file della circolare sul proprio PC e poi aprirlo.

03.06.2013

Violazione delle regole statutarie di democraticità ed uguaglianza

L’art. 90, comma 18, lett. e), Legge n. 289/2002 dispone che nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche vanno riportate, in particolare: “le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.”Sul punto nella Circolare n. 9/E in commento l’Agenzia delle Entrate precisa che: “l’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento … dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di  intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.”

per il testo completo collegarsi all'area riservata del sito

27.05.2013

Movimenti sui c/c valgono come reddito anche per i lavoratori dipendenti: Cassazione

Con Sentenza 3 aprile 2013, n. 8047, la Corte di Cassazione ha stabilito che le movimentazioni dei conti bancari non giustificabili dalla dichiarazione dei redditi, risultanti da indagini bancarie, legittimano l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente che non sia lavoratore autonomo, indipendentemente quindi dalla tipologia di attività svolta.

Pertanto, i giudici di legittimità hanno esteso anche ai lavoratori dipendenti la presunzione legale dell'esistenza di maggior reddito imponibile posta a fondamento degli accertamenti bancari, di cui agli artt. 32, D.P.R. n. 600/73 e 51, D.P.R. n. 633/72, poiché di portata generale.

Nello specifico, l'incongruenza tra dichiarazione e versamenti in c/c fa scattare sempre l'accertamento.

In definitiva, in tema di accertamento bancario, l'onere della prova è a carico del contribuente titolare dei c/c, che deve dimostrare che le movimentazioni bancarie risultanti dal suo conto, prive di giustificazione e non contabilizzate non generano reddito o sono esenti dall'imposta.


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