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Pagamento marca da bollo su fatture elettroniche senza IVA emesse nel 2016

Si ricorda che i contribuenti obbligati ad assolvere in maniera virtuale la marca da bollo sulle fatture elettroniche senza IVA emesse nel 2016 sono tenuti ad effettuare il pagamento con il modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (per la maggior parte dei contribuenti quindi entro il 30 aprile 2017)

Si riepiloga brevemente la normativa in vigore.

La marca da bollo è un tributo alternativo all’I.V.A. e va applicata esclusivamente per le fatture sia cartacee che elettroniche emesse senza l’addebito dell’IVA per un importo superiore ai 77,47 euro (anche in presenza di importi imponibili se sullo stesso documento sono presenti importi senza IVA maggiori di euro 77,47).

La marca da bollo dovuta sulle fatture ammonta ad euro 2,00.

Seguendo il principio di alternatività sono sempre esenti da marca da bollo :

  • fatture, note di accredito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA
  • fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merce (art.8 lettera A) e B) DPR 633/72) e cessioni intracomunitarie di beni (art.41, 42 e 58 DL 331/1993)
  • Fatture soggette al reverse charge (art.17 comma 6 lettera A) A-bis) e A-ter DPR 633/72) e cessione dei rottami (art.74 comma 7 e 8 DPR 633/72)

Sono soggette a marca da bollo invece le fatture di importo superiore ai 77,47 euro riguardanti:

  • operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (art.2,3,4,e 5 DPR 633/72) e territoriale (art.da 7 a 7 septies DPR 633/72)
  • operazioni escluse dalla base imponibile IVA (art.15 DPR 633/72)
  • operazioni esenti da IVA (art.10 DPR 633/72)
  • operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ed esportazioni abituali (esportazioni indirette art.8 comma C DPR 633/72)
  • operazioni effettuate sai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario

La marca da bollo ai sensi di legge è a carico del debitore sebbene per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti.

La marca da bollo deve essere apposta sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale” indicando inoltre gli estremi identificativi della marca da bollo.

Le copie conformi delle fatture rilasciate ad esempio per causa di smarrimento dell’originale seguono il medesimo trattamento ai fini della marca da bollo previsto per le fatture originali.

La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico presso un tabaccaio mentre per le fatture elettroniche emesse alla pubblica amministrazione la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante versamento con il modello F24.