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Soppressione delle monete da 1 e 2 centesimi e arrotondamenti dei pagamenti in contanti

Come noto, per effetto di quanto disposto dall’art. 13-quater, DL n. 50/2017, a decorrere dall’1.1.2018 è sospeso il conio (produzione) da parte dell’Italia delle monete metalliche di valore unitario pari a 1 e 2 centesimi di euro.

Trattasi infatti di tagli che, non venendo accettati dai parcometri, dai distributori automatici, dai caselli autostradali, ecc. restano spesso inutilizzati e il cui costo di “produzione” risulta superiore al relativo valore nominale.

Nonostante detta sospensione, resta comunque impregiudicato il corso legale di tali monete attualmente in circolazione e, pertanto, le stesse potranno continuare ad essere utilizzate nei pagamenti.

La decisione dell’Italia segue quella della Finlandia, che contestualmente all’introduzione dell’euro nel 2002 ha disposto l’arrotondamento dei prezzi ai più vicini 5 centesimi, dell’Olanda, dell’Irlanda e del Belgio.

 

ARROTONDAMENTO DEGLI IMPORTI PER PAGAMENTI IN CONTANTI

Durante il predetto periodo di sospensione, è previsto che “quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino”.

Di conseguenza, in caso di pagamento in contanti, l’importo complessivamente dovuto è arrotondato al multiplo di 5 centesimi.

L’arrotondamento, che non riguarda quindi i prezzi dei singoli prodotti / servizi ma soltanto l’importo complessivo da pagare, è operato come segue:

1 e 2 centesimi arrotondamento a “zero”, per difetto

3 e 4 centesimi arrotondamento a 5 centesimi, per eccesso

6 e 7 centesimi arrotondamento a 5 centesimi, per difetto

8 e 9 centesimi arrotondamento a 10 centesimi, per eccesso

 

Così, ad esempio, se l’importo complessivo da pagare è pari a € 10,52 lo stesso sarà arrotondato a € 10,50 mentre se è pari a € 18,54, l’importo da pagare sarà arrotondato a € 18,55.

Va evidenziato che anche a seguito dell’introduzione degli arrotondamenti, si possono comunque utilizzare le monetine da 1 e 2 centesimi, al fine di raggiungere i 5 centesimi.

L’arrotondamento non è operato qualora il pagamento sia effettuato utilizzando una modalità diversa dal contante, ossia tramite, ad esempio, carta di credito / debito.

 

EFFETTI CONTABILI

L’arrotondamento degli importi pagati in contanti comporta l’insorgenza di alcune questioni collegate alla rilevazione contabile dello stesso.

Infatti, il documento emesso dal cedente / prestatore (scontrino / ricevuta / fattura) riporta l’importo “non arrotondato”.

Si ritiene che, in sede di rilevazione contabile dell’incasso, l’arrotondamento operato debba  transitare a Conto economico (arrotondamenti attivi e/o passivi)

Nel momento di emissione del documento, se il cedente / prestatore è a conoscenza della modalità di pagamento utilizzata dal cliente (a seguito di specifica domanda allo stesso rivolta), l’arrotondamento può essere evidenziato già nel documento stesso.

 

EFFETTI SUI PREZZI

In base a quanto disposto dal comma 5 del citato art. 13-quater, è attribuita al Garante per la sorveglianza dei prezzi la verifica sull’impatto della previsione in esame sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni / servizi praticati ai consumatori finali.

Lo stesso riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi al MISE che provvede, qualora necessario, a formulare specifiche segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché proposte normative.