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Divieto di pagamento degli stipendi in contanti dal 01.07.2018

Secondo le disposizioni dei commi 910, 911,  912, 913 e 914  dell’ art. 1 della Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

 

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una Banca o un Ufficio Postale con uno dei

seguenti mezzi:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

 

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

Le nuove norme non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni e ai rapporti di lavoro domestico.

 

In caso di violazione dell’obbligo si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 e 5.000 euro.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.