Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 12 luglio 2018 n.87 (c.d.Decreto Dignità) sono in vigore dal 15/07/2018 (giorno successivo alla pubblicazione del 14/07/18) le disposizioni che ESCLUDONO dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto e/o di imposta .
Fuoriescono dalla disciplina quindi, fra gli altri, i professionisti i cui compensi sono assogettati a RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO ai sensi dell’articolo 25 del DRP 633/73 .
L’esclusione non dovrebbe riguardare invece gli agenti, i mediatori ed i rappresentanti le cui provvigioni scontano la ritenuta ai sensi dell’articolo 25/bis del DPR 600/73.
Le nuove esclusioni si applicano alle fatture EMESSE DAL 15/07/2018 (giorno successivo all’entrata in vigore del decreto). Le fatture emesse con data fino al 14/07/2018 rimangono soggette alla vecchia disciplina anche se non ancora incassate.
A mutare è essenzialmente il soggetto tenuto a versare l’imposta: l’obbligo di versamento non ricade più sulla pubblica amministrazione o sulla società committente bensì torna in capo al prestatore che provvede secondo le modalità ordinarie.
A livello di fatturazione il prestatore dovrà avere cura di NON riportare sulle fatture le indicazioni e i riferimenti normativi dello split payment (articolo 17-ter DPR 633/72) continuando però ad esporre l’imposta sul documento.
Particolare attenzione dovrà poi essere posta per l’emissione di eventuali note di variazione emesse a decorrere dal 14/07/2018.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.