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Nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni ammortizzabili – dicitura obbligatoria in fattura

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati già a partire dallo scorso 01 gennaio 2020, prevede (a differenza di quanto previsto per i super e per gli iper-ammortamenti)  l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura.

Nello specifico, l’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari”, (compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro già oggetto dei super-ammortamenti) che quelli materiali e immateriali 4.0 previsti dall’ultima finanziaria.

Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L. 160/2019

In sintesi quindi per poter usufruire del nuovo credito d’imposta su qualsiasi fattura di acquisto di beni ammortizzabili (anche di importo inferiore a 516,46 Euro) è necessario farsi inserire questa dicitura: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L. 160/2019

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.