{"id":1076,"date":"2022-11-22T11:17:57","date_gmt":"2022-11-22T09:17:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/?p=1076"},"modified":"2022-11-22T11:17:57","modified_gmt":"2022-11-22T09:17:57","slug":"nuove-regole-per-le-associazioni-sportive-dilettantistiche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/2022\/11\/22\/nuove-regole-per-le-associazioni-sportive-dilettantistiche\/","title":{"rendered":"Nuove regole per le associazioni sportive dilettantistiche"},"content":{"rendered":"\n<p><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-rosso-color\">Il decreto correttivo (n. 163 del 5 ottobre 2022) del D.Lgs. 36\/2021 recante il \u201cRiordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonch\u00e9 di lavoro sportivo\u201d, introduce importanti <strong>novit\u00e0 in tema di associazioni sportive dilettantistiche.<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, le nuove disposizioni, che si applicheranno dal <mark style=\"background-color:#FBAF00\" class=\"has-inline-color\">1\u00b0 gennaio 2023<\/mark> (salvo proroga),<br>comporteranno <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-rosso-color\">l\u2019obbligo<\/mark> per molte associazioni sportive dilettantistiche di <em>modificare i<br>propri statuti.<\/em> L\u2019art. 7 del DLgs. 36\/2021 richiede infatti ora negli oggetti sociali l\u2019indicazione che<strong> la ASD eserciti in via stabile l\u2019organizzazione e gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l\u2019assistenza all\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica<\/strong> (l\u2019art. 90 della L. 289\/2002 faceva invece unicamente riferimento all\u2019organizzazione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche compresa l\u2019attivit\u00e0 didattica).<\/p>\n\n\n\n<p>Viene inoltre stabilito che sia le ASD che le SSD potranno esercitare <em>attivit\u00e0 diverse<\/em> da quelle<br>principali purch\u00e9 queste abbiano c<em>arattere secondario e strumentale<\/em> rispetto alle attivit\u00e0 istituzionali (organizzazione e gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche). Ai fini del <strong>rapporto con le attivit\u00e0 principali non si computano quali attivit\u00e0 diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione<\/strong>, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennit\u00e0 legate alla formazione degli atleti nonch\u00e9 dalla gestione di impianti e strutture sportive. In altri termini, nel rapporto fra attivit\u00e0 principali e diverse che verr\u00e0 stabilito con apposito DPCM, <strong>tali proventi non verranno considerati.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In merito alle forme di incompatibilit\u00e0 e <mark style=\"background-color:#95C623\" class=\"has-inline-color\">gestione dei rapporti con i volontari<\/mark>, si ricorda che l\u2019articolo 29 del D.Lgs. 36\/2021 recita che le ASD\/SSD \u201c<em>possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivit\u00e0 istituzionali di <strong>volontari <\/strong>che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit\u00e0 per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalit\u00e0 amatoriali.<\/em>\u201d. Al successivo comma 2 si specifica che le tali prestazioni non possono essere retribuite e che \u00e8 possibile solo il rimborso di \u201c<em>spese documentate relative al vitto, all&#8217;alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.<\/em>\u201d. L\u2019articolo prosegue specificando che <mark style=\"background-color:#95C623\" class=\"has-inline-color\"><strong>tali prestazioni sportive di volontariato \u201csono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l\u2019ente<\/strong> di cui il volontario \u00e8 socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivit\u00e0 <strong>sportiva<\/strong>\u201d<\/mark>. (esempio l\u2019artigiano\/professionista che esegue lavori\/prestazioni a pagamento per l\u2019associazione emettendo la fattura ed \u00e8 anche volontario a qualsiasi titolo)<\/p>\n\n\n\n<p>Il decreto correttivo torna a rendere ancora pi\u00f9 stringente il regime di <mark style=\"background-color:#018AAB\" class=\"has-inline-color\">incompatibilit\u00e0 <\/mark>anche <mark style=\"background-color:#018AAB\" class=\"has-inline-color\">per gli amministratori.<\/mark> Tale incompatibilit\u00e0 riguarda ora non solo l\u2019analoga carica detenuta dagli stessi in ASD\/SSD che operano nella medesima disciplina sportiva, ma da un lato <mark style=\"background-color:#018AAB\" class=\"has-inline-color\"><strong>si estende a qualsiasi carica in altra ASD\/SSD affiliata allo stesso EPS<\/strong> (ente di promozione sportiva) e dall\u2019altro prescinde dalla disciplina sportiva esercitata.<\/mark> (esempio chi \u00e8 nel direttivo di pi\u00f9 associazioni)<\/p>\n\n\n\n<p>In merito <em>alle strutture giuridiche legittimate a esercitare l\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica<\/em> vengono ammesse, oltre alle associazioni sportive (dotate o meno di personalit\u00e0 giuridica), anche le <em>societ\u00e0 di capitali , le societ\u00e0 cooperative, mentre escono le societ\u00e0 di persone<\/em>. Fra i soggetti legittimati all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche vengono poi espressamente <em>ricompresi gli enti del Terzo settore (ETS) <\/em>e quindi anche le <em>fondazioni <\/em>potranno assumere la natura di fondazioni sportive dilettantistiche. Per questi ultimi, infine, non sar\u00e0 richiesto che l\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica esercitata risulti come attivit\u00e0 principale. Tale previsione ha il fine di evitare che lo svolgimento di altre attivit\u00e0 di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessit\u00e0 di inserire in statuto, come richiesto, lo sport come attivit\u00e0 principale.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli enti del Terzo Settore avranno l\u2019obbligo, oltre all\u2019iscrizione al RUNTS, di richiede<strong> l\u2019iscrizione al Registro delle attivit\u00e0 sportive (RNASD)<\/strong>. Si tratta del nuovo registro detenuto dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-rosso-color\">deputato a sostituire o quanto meno ad affiancare, l\u2019attuale Registro delle ASD\/SSD detenuto dal CONI.<\/mark> <\/p>\n\n\n\n<p>Infine per gli enti iscritti nei due registri (RUNTS e RNASD) le disposizioni del DLgs. 36\/2021 in tema di attivit\u00e0 sportiva si applicano esclusivamente in merito all\u2019attivit\u00e0 sportiva esercitata e nei limiti di compatibilit\u00e0 con le regole del Terzo settore. Pertanto, sia nel caso di carenza di norme di diritto sportivo sia nel caso di contrasti fra norme, prevarranno le norme previste per il Terzo settore o quelle sull\u2019impresa sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>Stante la complessit\u00e0 della nuova normativa lo studio consiglia di valutare bene e per tempo le scelte da effettuare entro fine anno (ad oggi non sono previste proroghe) e rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e\/o indicazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Cordialmente <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right has-medium-font-size\"><strong>Studio Alb Srl<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto correttivo (n. 163 del 5 ottobre 2022) del D.Lgs. 36\/2021 recante il \u201cRiordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonch\u00e9 di lavoro sportivo\u201d, introduce importanti novit\u00e0 in tema di associazioni sportive dilettantistiche. 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