{"id":1292,"date":"2023-12-04T13:25:07","date_gmt":"2023-12-04T11:25:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/?p=1292"},"modified":"2023-12-04T13:25:07","modified_gmt":"2023-12-04T11:25:07","slug":"guida-al-regime-forfettario-requisiti-vantaggi-e-obblighi-dal-01-01-2024-di-un-regime-fiscale-agevolato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/2023\/12\/04\/guida-al-regime-forfettario-requisiti-vantaggi-e-obblighi-dal-01-01-2024-di-un-regime-fiscale-agevolato\/","title":{"rendered":"Guida al regime forfettario \u2013 requisiti, vantaggi e obblighi dal 01\/01\/2024 di un regime fiscale agevolato"},"content":{"rendered":"\n<p>Il\u00a0<strong>Regime Forfettario<\/strong>\u00a0\u00e8 un regime fiscale che offre diversi vantaggi sia dal punto di vista della contabilit\u00e0, notevolmente pi\u00f9 semplice rispetto a quella prevista per il regime ordinario, sia da un punto di vista fiscale (il calcolo delle imposte da versare all\u2019erario risulta pi\u00f9 semplice).<\/p>\n\n\n\n<p>Per queste ragioni si tratta di una scelta ideale per le\u00a0<strong>persone fisiche<\/strong>\u00a0che desiderano intraprendere un\u2019attivit\u00e0 professionale, artistica o d\u2019impresa individuale avvalendosi di agevolazioni e di un minor carico di adempimenti burocratici.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima di aderire a questo regime bisogna per\u00f2 badare al fatto che presenta dei requisiti di accesso e delle clausole di esclusione. Nello stesso modo, i vantaggi del Forfettario variano a seconda del fatto che il contribuente stia avviando una nuova attivit\u00e0 o meno.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-verde-color\">Requisiti per l\u2019accesso<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c8 possibile accedere al\u00a0<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-azzurro-2-color\">Regime Forfettario<\/mark><\/strong>\u00a0quando nell\u2019anno precedente a quello di adesione i ricavi e i compensi derivanti dall\u2019attivit\u00e0 di una partita IVA, ragguagliati ad anno, non abbiano superato gli\u00a085.000 euro\u00a0(il precedente importo di 65.000 euro \u00e8 stato cos\u00ec modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Chiaramente questo vincolo non si applica nel caso in cui la partita IVA sia stata appena aperta.<\/p>\n\n\n\n<p>Per chi invece ha avviato una nuova attivit\u00e0, il limite di 85.000 euro deve essere ridotto proporzionalmente ai mesi in cui si \u00e8 realmente operato: l&#8217;importo massimo deve essere quindi diviso per 365, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per i giorni di attivit\u00e0 effettivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Come chiarito dall\u2019Agenzia delle Entrate, nel caso in cui si svolgano pi\u00f9 attivit\u00e0 \u00e8 necessario sommare tutti i ricavi e i compensi generati da ciascuna di esse. Se il risultato non \u00e8 superiore a 85.000 euro il requisito viene rispettato. Le attivit\u00e0 in questione vengono classificate in\u00a0<strong>codici ATECO<\/strong>\u00a0differenti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-verde-color\">Cause di esclusione<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c8 bene ricordare che\u00a0<strong>possono accedere al regime forfettario soltanto le persone fisiche che svolgono attivit\u00e0 d&#8217;impresa, arti o professioni<\/strong>. Possono quindi aderire le imprese individuali, i professionisti e le imprese familiari. Le associazioni professionali, le societ\u00e0 di capitali e di persone non sono invece compatibili con questo regime.<\/p>\n\n\n\n<p>I titolari di attivit\u00e0 in regime forfettario\u00a0<strong>non devono avere residenza all\u2019estero<\/strong>. Esiste un\u2019eccezione per chi risiede in un Paese membro della UE o in uno Stato che aderisce all&#8217;Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in questo caso per\u00f2 almeno il 75% del reddito complessivo deve essere generato in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello stesso modo \u00e8 escluso:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>chi applica regimi forfettari per la determinazione del reddito o regimi speciali ai fini IVA;<\/li>\n\n\n\n<li>chi, in via esclusiva o prevalente, effettua operazioni di cessione di fabbricati o porzioni difabbricato, di terreni edificabili o di nuovi mezzi di trasporto;<\/li>\n\n\n\n<li>chi partecipa a una societ\u00e0 di persone come, ad esempio, una S.A.S o una S.N.C.;<\/li>\n\n\n\n<li>chi ha il controllo diretto o indiretto di una S.R.L. che esercita attivit\u00e0 economichericonducibili a quelle svolte individualmente;<\/li>\n\n\n\n<li>chi partecipa a imprese familiari o ad associazioni professionali, sono invece compatibili gliimprenditori individuali che esercitano un&#8217;attivit\u00e0 nella forma di impresa familiare;<\/li>\n\n\n\n<li>chi ha emesso le proprie fatture prevalentemente all\u2019attuale datore di lavoro, ai datori di lavoro avuti nei due anni precedenti o a soggetti riconducibili ad essi in via diretta o indiretta. Tale causa di esclusione non si applica a chi d\u00e0 vita ad una nuova attivit\u00e0 dopo ilperiodo di pratica obbligatoria per l&#8217;esercizio di arti o professioni.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Inoltre,\u00a0<strong>vengono esclusi dal regime forfettario<\/strong>\u00a0coloro che nell&#8217;anno precedente hanno percepito <strong>redditi da lavoro dipendente (o assimilati) superiori ai 30.000 euro<\/strong>. A tal riguardo, \u00e8 per\u00f2 prevista un\u2019eccezione quando nell&#8217;anno precedente sia cessato il rapporto di lavoro dipendente e soltanto nel caso in cui, nello stesso anno, non sia stato percepito un reddito di pensione o di lavoro dipendente che derivi da un altro rapporto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-verde-color\">Vantaggi del regime forfettario<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Dopo aver presentato i requisiti per l\u2019accesso al regime forfettario e le possibili cause di esclusione previste per legge, approfondiamo nel dettaglio i suoi vantaggi. Tra questi ultimi vale la pena di segnalare da subito che chi aderisce a tale regime fiscale<strong>\u00a0\u00e8 esonerato dalla tenuta dei libri<\/strong> <strong>contabili<\/strong>, non \u00e8 tenuto a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti, \u00e8 esonerato dagli obblighi di liquidazione e dal versamento dell\u2019imposta e di presentare la dichiarazione annuale IVA.<\/p>\n\n\n\n<p>I contribuenti forfettari\u00a0<strong>non devono inoltre sottostare agli ISA<\/strong>\u00a0(Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0), cio\u00e8 agli indicatori con cui l&#8217;Agenzia delle Entrate verifica la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti e la loro affidabilit\u00e0 fiscale.<\/p>\n\n\n\n<p>Da quanto sopra elencato appare chiaro quanto il regime forfettario garantisca un rapporto pi\u00f9 semplice con il Fisco, soprattutto a livello burocratico. Prima di proseguire prendiamo per\u00f2 confidenza con due concetti che ci saranno utili in seguito: il\u00a0<strong>coefficiente di redditivit\u00e0<\/strong>\u00a0e l\u2019<strong>imposta sostitutiva<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo rappresenta la percentuale da applicare sui ricavi per ottenere il reddito imponibile e calcolare sia le imposte che i contributi da versare al Fisco, esso varia a seconda del\u00a0<strong>codice ATECO<\/strong>\u00a0di riferimento. L\u2019imposta sostitutiva \u00e8 invece un\u2019imposta che, nel caso del regime forfettario, sostituisce appunto le imposte\u00a0<strong>IRPEF<\/strong>,\u00a0<strong>IRAP<\/strong>\u00a0e le addizionali richieste a chi aderisce all\u2019Ordinario Semplificato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-verde-color\"><strong>Regime forfettario e contributi previdenziali<\/strong><\/mark><\/h3>\n\n\n\n<p>Il discorso riguardante i contributi previdenziali, cio\u00e8\u00a0<strong>gli importi da versare periodicamente a fini pensionistici<\/strong>, \u00e8 molto complesso perch\u00e9 presenta differenze spesso notevoli a seconda del settore di riferimento. In linea generale \u00e8 possibile affermare che il carico contributivo varia a seconda dell\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n\n\n\n<p>Il regime forfettario presenta per\u00f2 alcuni vantaggi:\u00a0<strong>gli artigiani e i commercianti possono ad esempio godere di una riduzione del 35%<\/strong>\u00a0sulle somme da corrispondere alla propria gestione INPS.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale riduzione non viene erogata automaticamente, ma \u00e8 opzionale tramite un\u2019apposita domanda all\u2019Inps che-per chi ha una partita IVA gi\u00e0 aperta- deve essere presentata entro il 28 febbraio dell\u2019anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato. Chi invece ha deciso di aprire una partita IVA dovr\u00e0 inviare la richiesta entro 30 giorni dal momento in cui la posizione INPS viene confermata.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale riduzione pu\u00f2 essere chiesta una volta sola, questo significa che una volta revocata non sar\u00e0 pi\u00f9 recuperabile. Prima di formulare la domanda va considerato per\u00f2 che se i versamenti per i contributi dovessero essere troppo bassi, l\u2019entit\u00e0 della futura pensione potrebbe risentirne. La riduzione del 35% non \u00e8 tra l\u2019altro compatibile con la riduzione del 50% prevista per gli ultrasessantacinquenni che gi\u00e0 percepiscono una pensione. <\/p>\n\n\n\n<p>Sempre per quanto riguarda i vantaggi, \u00e8 utile ricordare che un artigiano o un commerciante, che \u00e8 anche un lavoratore dipendente a tempo pieno, pu\u00f2 optare per l\u2019esonero contributivo decidendo di versare esclusivamente l\u2019imposta sostitutiva.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-verde-color\"><strong>Conclusioni<\/strong><\/mark><\/h3>\n\n\n\n<p>Il regime forfettario \u00e8 un\u00a0regime fiscale <strong>vantaggioso<\/strong>\u00a0rivolto alle persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti o professioni. che vogliono aprire una partita IVA o che la posseggono gi\u00e0, ma che non generano ricavi o compensi superiori agli\u00a0<strong>85.000 euro per anno<\/strong>\u00a0di imposta e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a\u00a0<strong>20.000 euro\u00a0<\/strong>lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall\u2019imprenditore o dai suoi familiari.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-rosso-color\">ATTENZIONE<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><mark style=\"background-color:#FBAF00\" class=\"has-inline-color\"><strong>Dal 01 gennaio 2024 cessano i regimi di esonero previsti fino al 31\/12\/2023<\/strong><\/mark>:\u00a0di conseguenza sia i forfettari che i soggetti in regime forfettario legge 398\/1991 (associazioni sportive) dovranno emettere le fatture elettroniche.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-azzurro-2-color\">Unica eccezione rimangono le fatture emesse dai professionisti per prestazioni sanitarie che confluiscono nel servizio tessera sanitaria.<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il mancato adempimento prevede\u00a0<strong>l&#8217;applicazione delle sanzioni comprese tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, oppure, una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro<\/strong>, in caso la violazione non sia rilevante ai fini della determinazione del reddito.<\/p>\n\n\n\n<p>Ricordiamo inoltre che la regola generale dispone l&#8217;emissione della fattura\u00a0<strong>entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell&#8217;operazione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per i clienti dello studio che rientreranno nei nuovi obblighi dal 01\/01\/2024 lo studio consiglia di utilizzare la nostra piattaforma\u00a0<strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-rosso-color\">FATTURA SMART in modo da semplificare la consegna della documentazione per le registrazioni contabili nonch\u00e9 l\u2019assistenza informatica gestita dal nostro personale.<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Rimaniamo a disposizione per eventuali altre informazioni e\/o indicazioni.<\/p>\n\n\n\n<p> Cordialmente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong><em>Studio Alb srl<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/020-guida-al-regime-forfettario-obblighi-dal-01.01.2024.pdf\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/020-guida-al-regime-forfettario-obblighi-dal-01.01.2024.pdf\">Qui la circolare in PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il\u00a0Regime Forfettario\u00a0\u00e8 un regime fiscale che offre diversi vantaggi sia dal punto di vista della contabilit\u00e0, notevolmente pi\u00f9 semplice rispetto a quella prevista per il regime ordinario, sia da un punto di vista fiscale (il calcolo delle imposte da versare all\u2019erario risulta pi\u00f9 semplice). 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