{"id":1439,"date":"2024-06-20T11:46:58","date_gmt":"2024-06-20T09:46:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/?p=1439"},"modified":"2024-06-20T11:46:58","modified_gmt":"2024-06-20T09:46:58","slug":"entro-il-1-luglio-pubblicazione-contributi-anno-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/2024\/06\/20\/entro-il-1-luglio-pubblicazione-contributi-anno-2023\/","title":{"rendered":"Entro il 1 luglio pubblicazione contributi anno 2023"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>L\u2019obbligo annuale \u00e8 riferito alle risorse pubbliche pari o superiori a 10.000 euro ricevute nell\u2019esercizio precedente. Di seguito un approfondimento su soggetti interessati, contenuti, termini di presentazione, sanzioni, ma anche precisazioni sul limite economico indicato e su come valutare il 5 per mille<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019obbligo in questione si applica in primo luogo alle <strong>associazioni<\/strong>, alle <strong>fondazioni<\/strong> e alle <strong>Onlus<\/strong> che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, <strong>pari o superiori a 10.000 euro<\/strong>, da parte:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>delle pubbliche amministrazioni di cui all\u2019art. 1, c. 2 del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=\">decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<\/a>;<\/li>\n\n\n\n<li>dei soggetti di cui all\u2019art. 2-bis del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33\">decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33<\/a>. Fra essi rientrano anche le societ\u00e0 in controllo pubblico, cos\u00ec come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attivit\u00e0 sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell\u2019ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalit\u00e0 dei componenti dell\u2019organo d\u2019amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Sono inoltre soggette all\u2019obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realt\u00e0 gi\u00e0 vi rientravano in quanto appunto \u201cassociazioni\u201d), e le <strong>cooperative sociali che svolgono attivit\u00e0 a favore degli stranieri<\/strong> di cui al <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig=\">decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante il <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117\">codice del Terzo settore<\/a> disponga gi\u00e0 per gli <strong>enti del Terzo settore (Ets)<\/strong> importanti obblighi in tema di trasparenza, la normativa in esame si applica anche ad essi.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019obbligo in questione si applica, come detto, anche alle <strong>Onlus<\/strong>: \u00e8 bene infatti ricordare che la normativa Onlus \u00e8 stata s\u00ec soppressa dal codice del Terzo settore, ma tale abrogazione diventer\u00e0 effettiva solo a partire dal periodo di imposta successivo all\u2019autorizzazione europea in merito al nuovo regime fiscale degli Ets.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I soggetti interessati: le societ\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La legge 124\/2017 distingue i soggetti menzionati nel paragrafo precedente da quelli che esercitano attivit\u00e0 d\u2019impresa, ai sensi dell\u2019art. 2195 del Codice civile, disponendo per essi modalit\u00e0 di pubblicazione parzialmente diverse rispetto a quelle previste per associazioni, fondazioni e Onlus.<\/p>\n\n\n\n<p>Fra tali soggetti rientrano sicuramente le <strong>societ\u00e0<\/strong> di cui al Libro V del Codice civile, oltre che le <strong>imprese sociali costituite in forma societaria<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il discorso si fa pi\u00f9 problematico per le <strong>cooperative sociali<\/strong>, che sono sia \u201csociet\u00e0\u201d che \u201conlus\u201d (di diritto): la circolare ministeriale n. 2 dell\u201911 gennaio 2019 ha stabilito la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica, e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attivit\u00e0 a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all\u2019obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le societ\u00e0. Applicando tale ragionamento alle imprese sociali, si ricava che quelle costituite in forma di associazione o fondazione sono chiamate a rispettare le regole di pubblicazione previste per tali forme giuridiche.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il contenuto dell\u2019obbligo e il termine per la pubblicazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti <\/strong>menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus da un lato, societ\u00e0 dall\u2019altro) <strong>abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro<\/strong>: il riferimento \u00e8 l\u2019esercizio finanziario precedente cio\u00e8, per gli enti che hanno l\u2019esercizio sociale coincidente con l\u2019anno solare, il periodo che va <strong>dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 importante sottolineare come <strong>non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro<\/strong>, ma solamente quelle relative a \u201c<strong><em>sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 significa che <strong>eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, cos\u00ec come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento<\/strong>; vi rientrano invece i contributi concessi dall\u2019ente pubblico a titolo di liberalit\u00e0 oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell\u2019associazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I contributi possono essere<\/strong> non solo in denaro ma <strong>anche \u201cin natura\u201d<\/strong>. La circolare n. 2 dell\u201911 gennaio 2019 ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le <strong>risorse strumentali<\/strong>, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovr\u00e0 chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovr\u00e0 essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, \u00e8 consigliabile fare riferimento a quello che \u00e8 il valore di un bene simile o analogo sul mercato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Alcune specifiche attribuzioni economiche: il 5 per mille&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La novit\u00e0 pi\u00f9 importante recata dalla circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 riguarda <strong>le somme ricevute a titolo di 5 per mille<\/strong>, le quali <strong>non sono da considerare<\/strong><strong> nei contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel \u201cplafond\u201d dei 10.000 euro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ulteriori precisazioni sul limite dei 10.000 euro&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi \u201c<strong>effettivamente erogati<\/strong>\u201d: ci\u00f2 significa che <strong>vanno conteggiate solo le somme che l\u2019ente ha effettivamente incassato <\/strong>nel corso dell\u2019esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall\u2019ente pubblico ma non ancora incassate dall\u2019organizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La circolare ministeriale n. 2 dell\u201911 gennaio 2019 ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 euro <strong>deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione<\/strong>: esemplificando, se l\u2019ente ha ricevuto durante l\u2019anno contributi su due distinte progettualit\u00e0 da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro \u00e8 superato e scatta quindi l\u2019obbligo di pubblicazione di tali somme.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le informazioni da pubblicare<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La circolare ministeriale n. 2 dell\u201911 gennaio 2019 ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente<\/strong> (l\u2019associazione);<\/li>\n\n\n\n<li><strong>denominazione del soggetto erogante<\/strong> (la pubblica amministrazione);<\/li>\n\n\n\n<li><strong>somma incassata<\/strong> (per ogni singolo rapporto giuridico);<\/li>\n\n\n\n<li><strong>data di incasso<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>causale<\/strong> (cio\u00e8 la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come \u201cliberalit\u00e0\u201d oppure come \u201ccontributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall\u2019ente\u201d).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Le cooperative sociali che svolgono attivit\u00e0 a favore degli stranieri di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 devono inoltre pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l\u2019elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivit\u00e0 di integrazione, assistenza e protezione sociale: peraltro, sulla ragionevolezza, e quindi sulla costituzionalit\u00e0, di una simile previsione, si potrebbero avanzare diversi dubbi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le modalit\u00e0 e i termini di pubblicazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le <strong>associazioni, le fondazioni e le Onlus<\/strong> (oltre alle <strong>cooperative sociali che svolgono attivit\u00e0 a favore degli stranieri<\/strong>) <strong>devono<\/strong> <strong>pubblicare, entro il 1\u00b0 luglio 2024<\/strong><strong> (la scadenza \u00e8 fissata al 30 giugno 2024 ma quest\u2019anno \u00e8 domenica),<\/strong> <strong>i contributi ricevuti<\/strong> <strong>sul<\/strong> <strong>proprio sito internet<\/strong> oppure su \u201c<strong>analogo portale digitale<\/strong>\u201d. La circolare ministeriale n. 2 dell\u201911 gennaio 2019 ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilit\u00e0 di utilizzare la <strong>pagina facebook<\/strong> dell\u2019ente. Sempre secondo la circolare, qualora l\u2019organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l\u2019obbligo pu\u00f2 comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul <strong>sito internet della rete associativa alla quale l\u2019ente aderisce<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Le <strong>societ\u00e0<\/strong> (comprese le <strong>cooperative sociali<\/strong> e le <strong>imprese sociali costituite in forma societaria<\/strong>) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella <strong>nota integrativa del bilancio di esercizio<\/strong> e dell\u2019eventuale bilancio consolidato. <strong>Il termine \u00e8 quello ordinario previsto per l\u2019approvazione del bilancio.<\/strong> I <strong>soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata<\/strong> e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all\u2019obbligo pubblicando le informazioni, <strong>entro il 30 giugno 2024<\/strong>, sul proprio <strong>sito internet<\/strong>, secondo modalit\u00e0 liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, <strong>si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all\u2019interno di una sezione specifica ed in evidenza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le sanzioni previste<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il controllo sull\u2019adempimento dell\u2019obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici \u00e8 in capo ai soggetti erogatori oppure all\u2019amministrazione vigilante o competente per materia.<\/p>\n\n\n\n<p>Come conseguenza dell\u2019inosservanza dell\u2019obbligo di pubblicazione <strong>\u00e8 prevista<\/strong>, sia per associazioni\/fondazioni\/Onlus che per le societ\u00e0,<strong>in prima battuta una sanzione economica pari all\u20191% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro<\/strong>, oltre alla sanzione accessoria dell\u2019obbligo di pubblicazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Se da tale contestazione passano 90 giorni e l\u2019organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avr\u00e0 l\u2019ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e\/o indicazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Cordialmente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">Studio A.L.B. srl<\/p>\n\n\n\n<p>Qui la circolare in <a href=\"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/014-Entro-il-1-luglio-pubblicazione-contributi-anno-2023.pdf\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/014-Entro-il-1-luglio-pubblicazione-contributi-anno-2023.pdf\">PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019obbligo annuale \u00e8 riferito alle risorse pubbliche pari o superiori a 10.000 euro ricevute nell\u2019esercizio precedente. Di seguito un approfondimento su soggetti interessati, contenuti, termini di presentazione, sanzioni, ma anche precisazioni sul limite economico indicato e su come valutare il 5 per mille I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus L\u2019obbligo in questione si applica&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1439","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1439","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1439"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1439\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1441,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1439\/revisions\/1441"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1439"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1439"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1439"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}