{"id":435,"date":"2020-01-09T13:14:34","date_gmt":"2020-01-09T11:14:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/?p=435"},"modified":"2022-03-21T12:43:30","modified_gmt":"2022-03-21T10:43:30","slug":"la-finanziaria-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/2020\/01\/09\/la-finanziaria-2020\/","title":{"rendered":"LA FINANZIARIA 2020"},"content":{"rendered":"<p>Nei giorni scorsi \u00e8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la cosiddetta \u201cLegge di Bilancio 2020\u201d contenente una lunga serie di disposizioni di natura fiscale in <strong><em><u>vigore dal 01\/01\/2020<\/u><\/em><\/strong>. Di seguito si fornisce un breve elenco delle principali novit\u00e0 a carattere informativo : vi chiediamo di contattare lo studio per eventuali approfondimenti mirati sugli argomenti che dovessero essere di vostro interesse.<\/p>\n<p><strong><em>STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA \u2013 comma 3<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermato anche per il 2020 il mantenimento dell\u2019aliquota IVA ridotta del 10% (passer\u00e0 al 12%<\/p>\n<p>dal 2021) e dell\u2019aliquota IVA ordinaria del 22% (passer\u00e0 al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>DEDUCIBILIT\u00c0 IMU \u2013 comma 4 e 5<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Con la modifica dell\u2019art. 3, DL n. 34\/2019, \u00e8 confermato che per il 2019 l\u2019IMU \u00e8 deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese \/ lavoratori autonomi. In sede di approvazione \u00e8 previsto che quanto sopra \u00e8 applicabile anche all\u2019IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all\u2019IMIS (vigente in Provincia di Trento).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO \u2013 comma 6<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata la <strong>riduzione <\/strong>dal 15% <strong>al 10% <\/strong>dell\u2019aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>\u201cSCONTO IN FATTURA\u201d EFFICIENZA ENERGETICA \/ SISMA BONUS \u2013 commi 70 e 176<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Dal 01\/01\/2020 non \u00e8 pi\u00f9 possibile richiedere il c.d. \u201csconto in fattura\u201d in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per \u00a0l\u2019adozione di misure antisismiche e per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA \u2013 comma 175, lett. a)<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% &#8211; 50%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO \u2013 comma 175, lett. b), n. 1)<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull\u2019importo massimo di \u20ac 96.000.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>PROROGA DETRAZIONE \u201cBONUS MOBILI\u201d \u2013 comma 175, lett. b), n. 2) <\/em><\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 confermato anche per il 2020 il c.d. \u201cbonus mobili\u201d In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di \u20ac 10.000 pu\u00f2 essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l\u2019acquisto di mobili e\/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all\u2019arredo dell\u2019immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall\u20191.1.2019.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>PROROGA \u201cSPORT BONUS\u201d \u2013 commi da 177 a 180<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata la proroga al 2020 del credito d\u2019imposta, c.d. \u201csport bonus\u201d a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione \/ restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorch\u00e9 destinati ai soggetti concessionari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI \/ IAP \u2013 comma 183<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata l\u2019estensione anche al 2020 dell\u2019esenzione IRPEF dei redditi dominicali \/ agrari<\/p>\n<p>dei coltivatori diretti \/ imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei<\/p>\n<p>predetti redditi \u00e8 fissata nella misura del 50%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>CREDITO D\u2019IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 \u2013 commi da 184 a 197<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale \u201cImpresa 4.0\u201d. Gli investimenti agevolabili sono : beni materiali nuovi ordinari (quelli che beneficiavano dei super-ammortamenti) beni materiali tabella A e beni immateriali tabella B (che prima prevedevano gli iper-ammortamenti). Sono esclusi dall\u2019agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, i cespiti con ammortamenti inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni. Il riconoscimento del credito d\u2019imposta rimane a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>CREDITO R&amp;S \/ INNOVAZIONE TECNOLOGICA \/ ATTIVIT\u00c0 INNOVATIVE commi da 198 a 208<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 introdotto dal 2020 uno specifico credito d\u2019imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivit\u00e0 innovative.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>CREDITO RICERCA E SVILUPPO \u2013 comma 209<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 previsto che il credito d\u2019imposta ricerca e sviluppo di cui all\u2019art. 3, DL n.<\/p>\n<p>145\/2013 che doveva trovare applicazione anche per il 2020 \u00e8, ora, limitato alle spese sostenute<\/p>\n<p>dal 2015 al 2019.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>\u201cBONUS FORMAZIONE 4.0\u201d \u2013 commi da 210 a 217<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione, il credito d\u2019imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale \u201cImpresa 4.0\u201d previsto dalla Finanziaria 2018, \u00e8 riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020 (con alcune modifiche sostanziali)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0\u201cBONUS FACCIATE\u201d \u2013 commi da 219 a 224<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata l\u2019introduzione della nuova detrazione, c.d. \u201cbonus facciate\u201d, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati al recupero \/ restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444\/68. La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo senza limite di spesa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>RIPRISTINO ACE \u2013 comma 287<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata la soppressione gi\u00e0 dal 2019 dell\u2019agevolazione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%). Contestualmente dal 2019 \u00e8 ripristinata l\u2019agevolazione ACE disciplinata dalla Finanziaria del 2017.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>SPESE VETERINARIE \u2013 comma 361<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 previsto l\u2019aumento da da \u20ac 387,34 a \u20ac 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di \u20ac 129,11).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>ESTENSIONE \u201cBONUS EDICOLE\u201d 2020 \u2013 comma 393 <\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il cosiddetto \u201cBonus edicole\u201d, pari a \u20ac 2.000 per il 2020 \u00e8 esteso agli esercenti attivit\u00e0 commerciali non esclusive anche se l\u2019attivit\u00e0 non costituisce l\u2019unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO \u2013 comma 629<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente (al netto del reddito dell\u2019abitazione principale e relative pertinenze) per l\u2019intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a \u20ac 120.000 e per la parte corrispondente al rapporto tra \u20ac 240.000, diminuito del reddito complessivo e \u20ac 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a \u20ac 120.000.<\/p>\n<p>La detrazione spetta per l\u2019intero importo per gli \u00a0interessi passivi sui mutui ipotecari per l\u2019acquisto e\/o la costruzione dell\u2019abitazione principale e per le \u00a0spese sanitarie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>ACCISA GASOLIO COMMERCIALE \u2013 comma 630<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Come noto, a favore degli esercenti l\u2019attivit\u00e0 di autotrasporto merci, sia in c\/ proprio che per c\/terzi, \u00e8 previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima<\/p>\n<p>complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Dal 01\/10\/2020 l\u2019agevolazione non \u00e8 riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI \u2013 commi 632 e 633<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli, motocicli\u00a0 e ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile \u00e8 regolato da due discipline distinte (contratti fino al 30\/06\/2020 e contratti dl 01\/07\/2020)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>BUONI PASTO MENSE AZIENDALI \u2013 comma 677<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all\u2019importo complessivo giornaliero di \u20ac 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a \u20ac 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>TRACCIABILIT\u00c0 DELLE DETRAZIONI \u2013 comma 679 e 680<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermato che la detrazione IRPEF del 19% sugli oneri indicati all\u2019articolo 15 del TUIR (spese mediche e\/o specialistiche, spese frequenza scolastica, spese attivit\u00e0 sportive ragazzi, locazioni studenti universitari fuori sede, trasporti pubblici, spese veterinarie, premi assicurativi\u2026) \u00e8 riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario\/postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carta di debito e\/o di credito).<\/p>\n<p>Le spese regolate per contanti di conseguenza <strong><u>NON<\/u><\/strong> potranno essere computate in detrazione sul modello Redditi.<\/p>\n<p>La disposizione non \u00e8 applicabile alla detrazione spettante per l\u2019acquisto di medicinali e dispositivi medici nonch\u00e9 per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE \u2013 comma 690<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 stata riproposta l\u2019estromissione dell\u2019immobile da parte dell\u2019imprenditore individuale. L\u2019agevolazione \u00e8 riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2019 e riguarda le estromissioni poste in essere dall\u20191.1 al 31.5.2020 versando l\u2019imposta sostitutiva dell\u20198%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>REGIME FORFETARIO \u2013 commi 691 e 692<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata l\u2019introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea<\/p>\n<p>dei soggetti interessati all\u2019adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso \/ mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno \u201critornare\u201d dal 2020 al regime ordinario. I limite per rimanere nel regime forfettario sono ricavi \/ compensi dell\u2019anno precedente inferiori ad euro 65.000 e limite pari ad euro 20.000 relativo alle spese per lavoro.<\/p>\n<p>Rilevanti restrizioni sono state reintrodotte anche per quanto riguarda le cause di esclusione (sono incompatibili i collaboratori familiari, i soci di societ\u00e0 di persone e di srl, nonch\u00e9 i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente)<\/p>\n<p>\u00c8 nuovamente operante l\u2019esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi<\/p>\n<p>da lavoro dipendente \/ assimilati eccedenti \u20ac 30.000.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI \u2013 commi 693 e 694<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata la possibilit\u00e0 di rideterminare il costo d\u2019acquisto di \u00a0terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di propriet\u00e0, usufrutto, superficie ed enfiteusi\u00a0 e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di propriet\u00e0 \/ usufrutto alla data dell\u20191.1.2020, non in regime d\u2019impresa, da parte di persone fisiche, societ\u00e0 semplici e associazioni professionali, nonch\u00e9 di enti non commerciali.<\/p>\n<p>\u00c8 fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all\u2019asseverazione della perizia di stima\u00a0 e al versamento dell\u2019imposta sostitutiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI \u2013 comma 695<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati \/ costruiti da non pi\u00f9 di 5 anni e di terreni edificabili \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio) per l\u2019applicazione di un\u2019imposta sostituiva del 26% in luogo della tassazione ordinaria.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>RIVALUTAZIONE BENI D\u2019IMPRESA \u2013 commi da 696 a 703<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d\u2019impresa (ad esclusione dei c.d. \u201cimmobili merce\u201d) e delle partecipazioni riservata alle societ\u00e0 di capitali ed enti commerciali.<\/p>\n<p>La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>IVIE \/ IVAFE \u2013 commi 710 e 711<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 prevista, a decorrere dal 2020, l\u2019estensione dell\u2019IVIE e dell\u2019IVAFE agli enti non commerciali e alle societ\u00e0 semplici \/ equiparate che detengono, anche indirettamente, immobili e attivit\u00e0 finanziarie all\u2019estero.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI \u2013 commi da 784 a 815<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata, dall\u20191.1.2020, la modifica delle modalit\u00e0 di riscossione coattiva delle somme dovute<\/p>\n<p>agli Enti locali (Province, Citt\u00e0 metropolitane, Comuni, Comunit\u00e0 montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali) prevedendo un accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione di tributi degli enti locali.<\/p>\n<p>In assenza di un\u2019apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficolt\u00e0, l\u2019Ente potr\u00e0 concedere la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili a seconda dell\u2019importo complessivamente dovuto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>PROROGA DETRAZIONE \u201cBONUS VERDE\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 prorogato nel 2020 del c.d. \u201cBonus verde\u201d, ossia la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di \u20ac 5.000 per unit\u00e0 immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario \/ detentore dell\u2019immobile sul quale sono effettuati interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, la realizzazione di recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Merita sottolineare, infine, che <strong><u>NON<\/u><\/strong> \u00e8 stata riproposta per il 2020 l\u2019applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unit\u00e0 immobiliari classificate nella categoria catastale C\/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>RINNOVO PARCO VEICOLARE IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI \u2013 commi da 113 a 117<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 previsto, per il 2020, un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale, finalizzato ad accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione in esame riguarda gli investimenti effettuati dall\u20191.1 al 30.9.2020 finalizzati alla <em>radiazione, per rottamazione<\/em> di veicoli a motorizzazione termica fino a Euro 4 adibiti al trasporto di passeggeri con acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli nuovi \/ adibiti ai predetti servizi.<\/p>\n<p>La nuova agevolazione, compresa tra \u20ac 4.000 \/ \u20ac 40.000 per ciascun veicolo, non \u00e8 cumulabile con altre agevolazioni relative alla medesima tipologia di investimenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>CREDITO D\u2019IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI \u2013 comma 118<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione, al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, \u00e8 introdotto uno specifico credito d\u2019imposta ai fini dell\u2019imposta sul reddito, per le spese relative all\u2019acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE \u2013 comma 123<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti \u201cIndustria 4.0\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI \u2013 comma 225<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Gli imprenditori agricoli florovivaistici di cui all\u2019art. 2135, C.c., che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura nel limite del 10% del volume d\u2019affari a favore di altri imprenditori agricoli florovivaistici determinano il relativo reddito applicando il coefficiente di redditivit\u00e0 del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate \/ soggette a registrazione ai fini IVA.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>PROROGA SABATINI-TER \u2013 commi da 226 a 229<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermato il riconoscimento di un\u2019integrazione alla spesa per il periodo 2020 &#8211; 2025 ai fini della<\/p>\n<p>proroga dell\u2019agevolazione c.d. \u201cSabatini \u2013 ter\u201d consistente nell\u2019erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l\u2019acquisto \/ acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.<\/p>\n<p>\u00c8 altres\u00ec prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell\u2019ambito di programmi finalizzati a migliorare l\u2019ecosostenibilit\u00e0 dei prodotti\/processi produttivi. In tal caso il contributo \u00e8 rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>PROROGA CREDITO D\u2019IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO \u2013 comma 319<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata la proroga fino al 31.12.2020 del credito d\u2019imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>BONUS BEB\u00c8 \u2013 comma 340<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermato il riconoscimento dell\u2019assegno anche per ogni figlio nato \/ adottato dal 01\/01 al 31\/12\/2020, fino al compimento del primo anno d\u2019et\u00e0 \/ primo anno d\u2019ingresso nel nucleo familiare a seguito dell\u2019adozione.<\/p>\n<p>Il bonus, erogato mensilmente dall\u2019INPS, \u00e8 parametrato al valore dell\u2019ISEE (da 960 a 1.920 euro annuali) L\u2019importo \u00e8 aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>BONUS \u201cASILO NIDO\u201d \u2013 comma 343<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermato, con riferimento ai nati dall\u20191.1.2016, il riconoscimento \u201ca regime\u201d (e non pi\u00f9 quindi<\/p>\n<p>solo per determinate annualit\u00e0) del bonus c.d. \u201casilo nido\u201d, ossia del buono di \u20ac 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilit\u00e0, per il pagamento delle rette dell\u2019asilo nido pubblico\/privato, nonch\u00e9 per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con et\u00e0 inferiore a 3 anni affetti da gravi patologie croniche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>CONSERVATORI DI MUSICA \u2013 commi 346 e 347<\/em><\/strong><\/p>\n<p>A decorrere dal 2021, \u00e8 possibile detrarre ai fini IRPEF, per un importo non superiore ad euro 1.000,00 le spese sostenute \u00a0da contribuenti con reddito complessivo non superiore a \u20ac 36.000 per l\u2019iscrizione annuale e l\u2019abbonamento di ragazzi di et\u00e0 compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonch\u00e9 a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO \u2013 commi 355 e 356<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermato che a decorrere dal 2020 l\u2019esenzione dal pagamento del canone RAI \u00e8 applicabile ai soggetti \u00a0di et\u00e0 pari o superiore ai 75 anni \u00a0con reddito non superiore a \u20ac 8.000 (compreso quello del coniuge) non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf\/badanti \/ collaboratori domestici). Tale agevolazione \u00e8 limitata all\u2019apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>BONUS CULTURA 18ENNI \u2013 comma 357 e 358<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermato anche per il 2020 il \u201cbonus cultura\u201d a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI \/ IAP \u2013 comma 503<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermato l\u2019esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell\u2019accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti \/ IAP \u00a0di et\u00e0 inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola dall\u20191.1 al 31.12.2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>SPESE PER IMPIANTI COLTURE ARBOREE PLURIENNALI \u2013 comma 509<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 previsto che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile ex art. 108, comma 1, TUIR per il 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20%, con esclusione dei costi relativi all\u2019acquisto di terreni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>OLEOTURISMO \u2013 commi 513 e 514<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Dal 01\/01\/2020 le disposizioni in materia di enoturismo sono estese alle attivit\u00e0 di oleoturismo.<\/p>\n<p>In particolare con il termine oleoturismo si intendono <em>\u201ctutte le attivit\u00e0 di conoscenza dell\u2019olio d\u2019oliva espletate nel luogo di produzione\u201d. <\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>REVISIONE WEB TAX \u2013 comma 678<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata la revisione della disciplina della c.d. \u201cweb tax\u201d, applicabile agli esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa che realizzano congiuntamente ricavi complessivi almeno pari a \u20ac 750 milioni\u00a0 e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a \u20ac 5,5 milioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>CONTRASTO ALL\u2019EVASIONE E ANALISI DEL RISCHIO \u2013 commi da 681 a 686<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermato che per le attivit\u00e0 di analisi del rischio di evasione l\u2019Agenzia possa avvalersi, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali dei contribuenti, di tecnologie, elaborazioni ed interconnessioni con altre banche dati (tra cui l\u2019Archivio dei rapporti finanziari), al fine di individuare criteri utili all\u2019emersione di posizioni di maggior rischio da sottoporre a controllo e incentivare l\u2019adempimento spontaneo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO \u2013 commi 714 e 71<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Le quote di ammortamento relative al valore dell\u2019avviamento \/ altre attivit\u00e0 immateriali per le quali sono state stanziate attivit\u00e0 per imposte anticipate non ancora dedotte fino al periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili con percentuali diverse per gli anni dal 2019 al 2029.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>IVA IMBARCAZIONI DA DIPORTO \u2013 commi 725 e 726<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 previsto che, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, non imposizione o distorsione della concorrenza ai fini IVA, il luogo della prestazione di servizi di locazione, anche in leasing, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori dell\u2019UE se mediante adeguati mezzi di prova sia dimostrata l\u2019effettiva utilizzazione\/fruizione del servizio al di fuori dell\u2019UE. La suddetta disposizione \u00e8 applicabile alle operazioni effettuate dall\u20191.4.2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>PREU \u2013 commi da 731 a 735<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In sede di approvazione \u00e8 previsto l\u2019aumento al 20% delle percentuali del \u00a0PREU (Prelievo Unico Erariale) relativo alle vincite superiori ai 200 euro effettuate tramite gli apparecchi da intrattenimento e alle vincite superiori ai 500,00 euro delle lotterie nazionali ed estrazione istantanea (gratta e vinci, superenalotto, Win for Life \u2026)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>UNIFICAZIONE IMU &#8211; TASI \u2013 commi da 738 a 783<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell\u2019Imposta Unica Comunale (UIC) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI). In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le \u201cvecchie\u201d IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente. Resta ferma l\u2019autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>DEDUCIBILIT\u00c0 IMU IMMOBILI STRUMENTALI<\/em><\/strong><\/p>\n<p>A decorrere dal 2022 l\u2019IMU relativa agli immobili strumentali \u00e8 deducibile ai fini della determinazione del reddito d\u2019impresa \/ lavoro autonomo mentre \u00e8 indeducibile ai fini IRAP.<\/p>\n<p>Per il 2020 \/ 2021 tale deduzione \u00e8 ammessa nella misura del 60%.<\/p>\n<p>Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento all\u2019IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all\u2019IMIS della Provincia autonoma di Trento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nei giorni scorsi \u00e8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la cosiddetta \u201cLegge di Bilancio 2020\u201d contenente una lunga serie di disposizioni di natura fiscale in vigore dal 01\/01\/2020. 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