{"id":516,"date":"2020-06-03T10:28:14","date_gmt":"2020-06-03T08:28:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/?p=516"},"modified":"2022-03-21T12:43:29","modified_gmt":"2022-03-21T10:43:29","slug":"congedi-covid-19-e-bonus-baby-sitting-raddoppiati-art-72-dl-34-del-19-05-2020-decreto-rilancio-modifica-art-22-dl-18-del-17-03-2020-cura-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/2020\/06\/03\/congedi-covid-19-e-bonus-baby-sitting-raddoppiati-art-72-dl-34-del-19-05-2020-decreto-rilancio-modifica-art-22-dl-18-del-17-03-2020-cura-italia\/","title":{"rendered":"Congedi COVID-19 e bonus baby sitting raddoppiati art. 72 DL 34 del 19.05.2020 \u201cdecreto rilancio\u201d \u2013 modifica art. 22 DL 18 del 17.03.2020 \u201ccura Italia\u201d"},"content":{"rendered":"<p>Come \u00e8 noto il DL Cura Italia n. 18 del 17.03.2020 prevedeva la possibilit\u00e0 per lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di figli di et\u00e0 non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di uno specifico congedo, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l\u2019infanzia e le attivit\u00e0 didattiche di ogni ordine e grado.<br \/>\nIl DL Rilancio, in riferimento alle misure disposte dal precedente decreto ha introdotto alcune importanti modifiche che hanno interessato la disciplina del congedo COVID-19 e il diritto di astensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa nonch\u00e9 il bonus baby sitting, con aumento del relativo importo.<br \/>\nLe novit\u00e0 introdotte dall\u2019articolo 72 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 riguardano:<br \/>\n&#8211; il congedo straordinario COVID-19 per genitori di figli con et\u00e0 inferiore a 12 anni o con grave disabilit\u00e0 (senza limiti di et\u00e0), prima del nuovo decreto prevedeva 15 giorni da fruire dal 05 marzo al 3 maggio; per effetto del nuovo decreto in nuovo termine entro cui godere del congedo straordinario \u00e8 il 31 luglio 2020. Il periodo complessivo, continuativo o frazionato, di fruizione \u00e8 raddoppiato ed \u00e8 stato portato a 30 giorni. Rimangono invece fermi, sia il limite di et\u00e0 di 12 anni, sia la percentuale dell\u2019indennit\u00e0 a carico INPS del 50% della retribuzione e sia la copertura figurativa dei contributi. I lavoratori che hanno gi\u00e0 usufruito, alla data di entrata in vigore del decreto, del congedo per un periodo di 15 giorni, potranno godere entro il 31 luglio, delle rimanenti 15 giornate. I lavoratori che, invece, non hanno ancora goduto di tale congedo possono usufruire, sempre entro il 31 luglio di 30 giornate.<br \/>\n&#8211; il congedo non retribuito per figli minori di 16 anni, senza diritto alla percezione di alcuna indennit\u00e0 e senza il riconoscimento di contribuzione figurativa \u00e8 esercitabile per i figli minori di 16 anni. il congedo \u00e8 usufruibile fino al 14 giugno 2020 (giorno di chiusura delle scuole).<\/p>\n<p>Entrambi i congedi spettano a patto che nel nucleo familiare non vi sia l\u2019altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore e non siano stati richiesti i bonus per i servizi di baby-sitting.<br \/>\nIl congedo non retribuito pu\u00f2 essere utilizzato in aggiunta al congedo straordinario di 30 giorni.<br \/>\n&#8211; il bonus baby sitting, di cui al comma 8 dell\u2019art. 23 passa dai precedenti \u20ac 600,00 a \u20ac 1.200,00, spetta ai lavoratori dipendenti privati in alternativa al congedo straordinario, ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, ai lavoratori autonomi compresi i professionisti. E\u2019 stato inoltre previsto che bonus baby sitting oltre che per pagare servizi per l\u2019infanzia pu\u00f2 essere utilizzato per la comprovata iscrizione dei bambini ai centri estivi, ai servizi integrati per l\u2019infanzia di cui all\u2019 art. 2 del DL 65\/201, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi innovativi per la prima infanzia. In quest\u2019ultimo caso la fruizione del bonus baby-sitting \u00e8 incompatibile con il bonus asilo nido.<br \/>\nPer i dipendenti appartenenti al settore sanitario e al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all\u2019emergenza l\u2019importo del bonus \u00e8 stato aumentato a \u20ac 2.000,00.<br \/>\nLe domande possono essere presentata online attraverso il servizio dedicato sul sito INPS se si \u00e8 in possesso del PIN dispositivo nella sezione \u201cBonus servizi di baby-sitting emergenza COVI-19\u201d.<br \/>\nIn alternativa, si pu\u00f2 fare domanda tramite:<br \/>\n&#8211; Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;<br \/>\n&#8211; enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come \u00e8 noto il DL Cura Italia n. 18 del 17.03.2020 prevedeva la possibilit\u00e0 per lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di figli di et\u00e0 non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di uno specifico congedo, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l\u2019infanzia e le attivit\u00e0 didattiche di ogni ordine&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":465,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-516","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=516"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/516\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":526,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/516\/revisions\/526"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/465"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=516"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=516"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}