{"id":573,"date":"2020-10-29T11:45:53","date_gmt":"2020-10-29T09:45:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/?p=573"},"modified":"2022-03-21T12:43:29","modified_gmt":"2022-03-21T10:43:29","slug":"i-nuovi-obblighi-per-le-ritenute-fiscali-negli-appalti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/2020\/10\/29\/i-nuovi-obblighi-per-le-ritenute-fiscali-negli-appalti\/","title":{"rendered":"I nuovi obblighi per le ritenute fiscali negli appalti"},"content":{"rendered":"<p>A decorrere dal 01\u00b0 gennaio 2020, l&#8217;art. 4 del D.L. n. 124\/2019 convertito in legge n. 157\/2019 ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni per committenti, appaltatori e subappaltatori.<\/p>\n<p>In particolare, <strong>il committente<\/strong> che affida il compimento di una o pi\u00f9 <strong><u>opere<\/u><\/strong> o di uno o pi\u00f9 <strong><u>servizi<\/u><\/strong>:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>di <strong><u>importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro<\/u><\/strong><u>,<\/u><\/li>\n<li><strong><u>tramite contratti di appalto, subappalto<\/u><\/strong>, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali<\/li>\n<li>caratterizzati da <strong><u>prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivit\u00e0 del committente<\/u><\/strong>,<\/li>\n<li>con l\u2019<strong><u>utilizzo di beni strumentali di propriet\u00e0 del committente<\/u><\/strong>,<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00e8 tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici\/subappaltatrici\/affidatarie <strong>copia delle deleghe di pagamento F24 relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti<\/strong> e assimilati direttamente impiegati nell\u2019esecuzione dell\u2019opera e del servizio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le <em>imprese appaltatrici\/affidatarie\/subappaltatrici<\/em> dovranno <em>effettuare i versamenti delle ritenute con F24<\/em><em> specifico per singolo committente<\/em>, indicando le ritenute fiscali dei soli lavoratori impiegati nell\u2019esecuzione dell\u2019opera, <strong><em><u>senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali<\/u><\/em><\/strong>.<\/p>\n<p>Inoltre, <strong><em><u>entro 5 giorni lavorativi<\/u><\/em><\/strong> successivi dalla scadenza di pagamento del modello F24, dovranno trasmettere al committente:<\/p>\n<ul>\n<li>le <em>deleghe di pagamento<\/em>;<\/li>\n<li>un <em>elenco nominativo dei lavoratori impiegati<\/em> direttamente nell\u2019esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese precedente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno in esecuzione dell\u2019opera, l\u2019ammontare della retribuzione corrisposta collegata alla prestazione nonch\u00e9 il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Gli obblighi finora descritti non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici comunicano, al committente, di possedere, con riferimento all\u2019ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i seguenti requisiti:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>esistenza in attivit\u00e0 da almeno 3 anni;<\/strong><\/li>\n<li><strong>regolarit\u00e0 con gli obblighi dichiarativi;<\/strong><\/li>\n<li><strong>versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell\u2019ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>assenza di iscrizioni a ruolo\/accertamenti esecutivi\/avvisi di addebito<\/strong> affidati agli agenti di riscossione relativi a imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamenti siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A questa comunicazione bisogna allegare una <strong>certificazione<\/strong> che attesti la sussistenza di questi requisiti , il <strong>DURF \u201cDocumento unico di regolarit\u00e0 fiscale\u201d<\/strong>. Quest\u2019ultima \u00e8 messa a disposizione alle singole imprese dall\u2019Agenzia delle Entrate, a partire dal terzo giorno lavorativo ed ha validit\u00e0 di 4 mesi dalla data di rilascio. Le imprese che possiedono questi requisiti possono compensare le ritenute con i propri crediti fiscali.<\/p>\n<p>Nel caso in cui l\u2019impresa appaltatrice\/affidataria\/subappaltatrice <strong>non provveda alla trasmissione<\/strong> di quanto indicato sopra, oppure <strong>non esegua il versamento delle ritenute<\/strong>, <u>il committente ha l\u2019obbligo di sospendere i pagamenti fino al 20% del valore complessivo dell\u2019opera, oppure per un importo pari all\u2019ammontare delle ritenute non versate rispetto a quanto indicato nella documentazione trasmessa<\/u>.<\/p>\n<p>In caso di <strong>mancata richiesta da parte del committente<\/strong> all\u2019appaltatore\/subappaltatore delle deleghe di pagamento e:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>mancata sospensione del pagamento<\/strong> dei corrispettivi nei casi di inadempienze<\/li>\n<li><strong>mancata segnalazione ad Agenzia Entrate<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>il committente \u00e8 obbligato al <strong>pagamento di una somma pari alla sanzione<\/strong> irrogata all\u2019impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice <strong>per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute<\/strong> e di corretta esecuzione delle stesse, nonch\u00e9 di tempestivo versamento, senza possibilit\u00e0 di compensazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;Ance, l\u2019associazione nazionale dei costruttori edili, ha pubblicato sul proprio sito internet un\u2019<strong><em>autocertificazione per l\u2019esclusione dalla nuova disciplina sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti da consegnare al committente o all\u2019appaltatore<\/em><\/strong> e uno schema di sintesi dei controlli che questi ultimi devono svolgere in merito alla documentazione che l\u2019impresa che esegue i lavori trasmette.<\/p>\n<p>Si allega per opportuna conoscenza:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>il fac-simile di autocertificazione da trasmettere ai propri committenti. <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In merito al presente documento, va ricordato che, sebbene non espressamente prevista dalla vigente normativa, con tale attestazione l\u2019impresa esecutrice dei lavori pu\u00f2 dichiarare sotto la propria responsabilit\u00e0 che non ricade nella previsione dell\u2019art. 17-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 241\/1997, in quanto il lavoro in oggetto \u00e8 caratterizzato da:<\/p>\n<ul>\n<li>non prevalente utilizzo di manodopera, tenuto conto che il rapporto tra retribuzione lorda riferita ai lavoratori dipendenti e assimilati impiegati nell\u2019esecuzione dell\u2019opera\/del servizio e il prezzo complessivo della\/o stessa\/o \u00e8 di importo inferiore al 50%;<\/li>\n<li>utilizzo di beni strumentali:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>di propriet\u00e0 di soggetto diverso dal committente e a quest\u2019ultimo non riconducibili in alcun modo;<\/li>\n<li>di propriet\u00e0 del committente in via occasionale;<\/li>\n<li>di propriet\u00e0 del committente ma non indispensabili per l\u2019esecuzione dell\u2019opera\/del servizio.\n<ul>\n<li><strong>uno schema che riepiloga in sintesi i controlli che il committente deve effettuare sulla documentazione che l\u2019impresa esecutrice ha trasmesso.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A decorrere dal 01\u00b0 gennaio 2020, l&#8217;art. 4 del D.L. n. 124\/2019 convertito in legge n. 157\/2019 ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni per committenti, appaltatori e subappaltatori. 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