{"id":641,"date":"2021-02-12T14:01:23","date_gmt":"2021-02-12T12:01:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/?p=641"},"modified":"2022-03-21T12:43:29","modified_gmt":"2022-03-21T10:43:29","slug":"nuove-scadenze-invio-dei-dati-al-sistema-tessera-sanitaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/2021\/02\/12\/nuove-scadenze-invio-dei-dati-al-sistema-tessera-sanitaria\/","title":{"rendered":"Nuove scadenze invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria"},"content":{"rendered":"<p><strong>1.PREMESSA<\/strong><\/p>\n<p>Con il DM 19.10.2020, pubblicato sulla G.U. 29.10.2020 n. 270, sono state definite le nuove regole per l\u2019invio<br \/>\ntelematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.<br \/>\nIn particolare, sono stati previsti:<br \/>\n&#8211; nuove informazioni da includere nei dati delle spese sanitarie e veterinarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria;<br \/>\n&#8211; nuovi termini di effettuazione delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria;<br \/>\nLe disposizioni del suddetto DM 19.10.2020 sono state modificate dal DM 29.1.2021, pubblicato sulla G.U. 6.2.2021 n.<br \/>\n31. Le principali novit\u00e0 riguardano:<br \/>\n&#8211; il rinvio alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 2022 della decorrenza della periodicit\u00e0 mensile per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;<br \/>\n&#8211; l\u2019introduzione, per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, dell\u2019invio semestrale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.<br \/>\nViene inoltre espressamente previsto che per determinare la scadenza della trasmissione dei dati si fa riferimento alla data di pagamento delle spese.<\/p>\n<p>2.COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE MODALIT\u00c0 DI PAGAMENTO<br \/>\n2.1 OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI DALL\u20191.1.2020<br \/>\nPer effetto dell\u2019art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall\u20191.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell\u2019art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento \u00e8 avvenuto con:<br \/>\n&#8211; bonifico bancario o postale;<br \/>\n&#8211; altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall\u2019art. 23 del DLgs. 241\/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).<\/p>\n<p><strong>Spese escluse dall\u2019obbligo di tracciabilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 1 co. 680 della L. 160\/2019, l\u2019obbligo di tracciabilit\u00e0 non si applica alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:<br \/>\n&#8211; l\u2019acquisto di medicinali e di dispositivi medici;<br \/>\n&#8211; prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).<\/p>\n<p>2.2 DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE<\/p>\n<p>Secondo quanto stabilito dal DM 19.10.2020, per le spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dall\u20191.1.2020 in<br \/>\nrelazione alle quali sia previsto l\u2019obbligo di tracciabilit\u00e0, l\u2019invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria deve includere<br \/>\nanche le informazioni relative alle modalit\u00e0 di pagamento.<br \/>\nTale informazione relativa alle modalit\u00e0 di pagamento non \u00e8 invece necessaria in relazione alle casistiche di esclusione<br \/>\ndall\u2019obbligo di tracciabilit\u00e0 di cui al suddetto art. 1 co. 680 della L. 160\/2019.<\/p>\n<p>In relazione alle spese sanitarie e veterinarie, pertanto, i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria continuano a<br \/>\nriguardare tutte le spese sostenute, specificando per\u00f2 la modalit\u00e0 con la quale \u00e8 avvenuto il relativo pagamento (salvo<br \/>\nche si tratti delle tipologie di spese escluse dall\u2019obbligo di tracciabilit\u00e0).<br \/>\nSar\u00e0 poi il Sistema Tessera Sanitaria che, tramite sistemi informatici verificher\u00e0 la modalit\u00e0 di pagamento ed escluder\u00e0<br \/>\ndall\u2019invio all\u2019Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, le spese<br \/>\nsostenute che non hanno rispettato l\u2019obbligo di tracciabilit\u00e0 del pagamento.<\/p>\n<p>3.ULTERIORI NUOVE INFORMAZIONI DA INVIARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA<br \/>\nPer le spese sostenute a partire dall\u20191.1.2021, il DM 19.10.2020 stabilisce che l\u2019invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria deve includere, oltre alle informazioni relative alle modalit\u00e0 di pagamento, anche:<br \/>\n&#8211; il tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;<br \/>\n&#8211; l\u2019aliquota IVA o la natura della singola operazione ai fini IVA;<br \/>\n&#8211; l\u2019esercizio, da parte del cittadino, dell\u2019opposizione alla messa a disposizione dei dati all\u2019Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata (in tal caso, non viene trasmesso il codice fiscale dell\u2019assistito).<\/p>\n<p>4.TERMINI DI INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA<br \/>\nIl termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, viene modificato a decorrere dalle spese sostenute dal 2021.<\/p>\n<p><strong>4.1 SPESE SOSTENUTE NEL 2021<\/strong><br \/>\nLa versione originaria dell\u2019art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020 prevedeva, per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera<br \/>\nSanitaria, il passaggio dalla scadenza annuale ad una periodicit\u00e0 mensile, \u201centro la fine del mese successivo alla data<br \/>\ndel documento fiscale, per le spese sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2021\u201d. Il primo invio mensile sarebbe quindi scaduto il<br \/>\n28.2.2021.<\/p>\n<p>Per effetto delle modifiche apportate dal DM 29.1.2021:<br \/>\n&#8211; la decorrenza della periodicit\u00e0 mensile viene differita di un anno;<br \/>\n&#8211;\u00a0 in via transitoria, per le spese sostenute nel 2021, viene introdotta una periodicit\u00e0 semestrale.<\/p>\n<p>In particolare, in relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, la trasmissione deve avvenire entro:<br \/>\n&#8211; il 31.7.2021, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2021;<br \/>\n&#8211; il 31.1.2022, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2021.<\/p>\n<p>4.2 SPESE SOSTENUTE DALL\u20191.1.2022<br \/>\nSecondo quanto stabilito dal DM 29.1.2021, la periodicit\u00e0 mensile si applicher\u00e0 \u201cper le spese sostenute dal 1\u00b0 gennaio<br \/>\n2022\u201d e l\u2019invio dovr\u00e0 avvenire \u201centro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale\u201d.<\/p>\n<p>4.3 RILEVANZA DEL MOMENTO DEL PAGAMENTO<br \/>\nIl DM 29.1.2021 interviene anche a risolvere i dubbi che possono determinarsi dal fatto che sia le precedenti disposizioni del DM 19.10.2020, sia le nuove disposizioni applicabili dal 2022:<br \/>\n&#8211; da una parte, fanno riferimento alle \u201cspese sostenute\u201d;<br \/>\n&#8211; dall\u2019altra, individuano la scadenza mensile di invio \u201centro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale\u201d.<br \/>\nCon il nuovo co. 2-bis dell\u2019art. 7 del DM 19.10.2020, inserito dal DM 29.1.2021, viene infatti stabilito che \u201cper la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell\u2019importo di cui al documento fiscale\u201d.<br \/>\nViene quindi ribadito che l\u2019invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue una logica \u201cdi cassa\u201d, coerentemente con quanto previsto dalle specifiche tecniche contenute nel disciplinare tecnico di cui all\u2019Allegato A al DM 19.10.2020, le quali:<br \/>\n&#8211; da una parte, qualificano come elemento obbligatorio l\u2019indicazione della data di pagamento afferente al<br \/>\ndocumento fiscale emesso;<br \/>\n&#8211; dall\u2019altra, prevedono solo il \u201cFlag Data Pagamento Anticipato\u201d, da valorizzare a \u201c1\u201d per indicare il pagamento della spesa in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.<br \/>\nEsempi<br \/>\nPertanto, considerando ad esempio una prestazione professionale:<br \/>\n&#8211; con fattura emessa entro il 31.12.2020 e pagata a gennaio 2021, l\u2019invio dovr\u00e0 avvenire entro il 31.7.2021;<br \/>\n&#8211; con fattura emessa entro il 30.6.2021 e pagata a luglio 2021, l\u2019invio dovr\u00e0 avvenire entro il 31.1.2022;<br \/>\n&#8211; con fattura emessa entro il 31.12.2021 e pagata a gennaio 2022, l\u2019invio dovr\u00e0 avvenire entro il 28.2.2022;<br \/>\n&#8211; con fattura emessa a maggio 2022 e pagata a luglio 2022, l\u2019invio dovr\u00e0 avvenire entro il 31.8.2022;<br \/>\n&#8211; con fattura emessa a settembre 2022 e pagata a ottobre 2022, l\u2019invio dovr\u00e0 avvenire entro il 30.11.2022.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1.PREMESSA Con il DM 19.10.2020, pubblicato sulla G.U. 29.10.2020 n. 270, sono state definite le nuove regole per l\u2019invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie. 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