{"id":759,"date":"2021-09-30T09:26:47","date_gmt":"2021-09-30T07:26:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/?p=759"},"modified":"2022-03-21T12:43:28","modified_gmt":"2022-03-21T10:43:28","slug":"nuovi-adempimenti-per-la-verifica-del-possesso-della-certificazione-verde-covid-19-nei-luoghi-di-lavoro-del-settore-privato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/2021\/09\/30\/nuovi-adempimenti-per-la-verifica-del-possesso-della-certificazione-verde-covid-19-nei-luoghi-di-lavoro-del-settore-privato\/","title":{"rendered":"Nuovi adempimenti per la verifica del possesso della certificazione verde Covid \u2013 19 nei luoghi di lavoro del settore privato"},"content":{"rendered":"\n<p>Lo scorso\u00a0<strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">mercoled\u00ec 22 settembre<\/span><\/strong>, \u00e8 entrato in vigore il decreto legge n. 127\/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l\u2019estensione dell\u2019ambito applicativo della certificazione verde COVID-19. Il decreto, appena emanato, presenta alcune criticit\u00e0 interpretative e si provveder\u00e0 a inviare ulteriori integrazioni e precisazioni non appena vi saranno i necessari chiarimenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa \u00e8 la disciplina:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto;<\/li><li>Nel periodo\u00a0dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19,\u00a0a chiunque svolge un\u2019attivit\u00e0 lavorativa nel settore privato e pubblico \u00e8 fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, dipossedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;<\/li><li>La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, lapropria attivit\u00e0 lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l\u2019amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc.,\u00a0devono\u00a0essere in possesso della certificazione verde;<\/li><li>Nell\u2019ambito degli obblighi e delle funzioni di\u00a0datore di lavoro,\u00a0entro il 15 ottobre 2021, si dovranno definire le modalit\u00e0 operative per l\u2019organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. A tal fine si potr\u00e0 procedere sia con l\u2019acquisizione del certificato in forma cartacea sia utilizzando l\u2019app da scaricare:<ul><li>Per android suhttps:\/\/play.google.com\/store\/apps\/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&amp;hl=it&amp;gl=US<\/li><li>Per IOS\u00a0https:\/\/apps.apple.com\/it\/app\/verificac19\/id1565800117.<\/li><\/ul><\/li><li><strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, pu\u00f2 essere il titolare o un suo delegato, ed \u00e8 necessario che ci sia un atto formale di nomina.<\/span><\/strong> Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell\u2019accesso al luogo di lavoro, sono considerati\u00a0<strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-purple-color\">assenti ingiustificati<\/span><\/strong>\u00a0fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione n\u00e9 altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro pu\u00f2 sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.\u00a0<span class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">Data la normativa complessa, se necessario, siamo a disposizione per chiarimenti e dettagli direttamente al telefono o in presenza;<\/span><\/li><\/ol>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"5\"><li>\u00c8 pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;<\/li><li>Ad ogni buon conto \u00e8 necessario evidenziare che\u00a0<strong>l\u2019accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell\u2019obbligo del possesso della certificazione verde \u00e8 punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;<\/strong><\/li><li>Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre<strong>\u00a0si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro<\/strong>, raddoppiata in caso di recidiva;<\/li><li>Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.<\/li><li>La certificazione verde COVID-19 non elimina l\u2019obbligo del distanziamento.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e\/o indicazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Cordialmente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong>Studio Alb Srl<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/002C-circolare-green-pass-DL-127-2021.pdf\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/002C-circolare-green-pass-DL-127-2021.pdf\">Qui la circolare in PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso\u00a0mercoled\u00ec 22 settembre, \u00e8 entrato in vigore il decreto legge n. 127\/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l\u2019estensione dell\u2019ambito applicativo della certificazione verde COVID-19. 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