{"id":766,"date":"2021-10-08T12:35:02","date_gmt":"2021-10-08T10:35:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/?p=766"},"modified":"2022-03-21T12:43:28","modified_gmt":"2022-03-21T10:43:28","slug":"green-pass-sui-luoghi-di-lavoro-d-l-n-127-del-21-09-2021-domande-e-risposte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/index.php\/2021\/10\/08\/green-pass-sui-luoghi-di-lavoro-d-l-n-127-del-21-09-2021-domande-e-risposte\/","title":{"rendered":"GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO (D.L.n. 127 del 21\/09\/2021): domande e risposte"},"content":{"rendered":"\n<p>A seguito dell\u2019entrata in vigore del Decreto Legge n. 127\/2021 molte sono le incertezze emerse in sede di applicazione : riportiamo di seguito alcune domande e risposte per cercare di chiarire almeno alcuni dei dubbi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\"><strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO<\/span><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>1. Da quando operano le nuove regole?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le nuove disposizioni sono entrate in vigore gi\u00e0 da mercoled\u00ec 22 settembre 2021, anche se il termine ultimo entro cui il datore deve organizzarsi \u00e8 fissato per\u00a0<strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">venerd\u00ec 15 ottobre 2021<\/span><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Per quanto tempo valgono i nuovi obblighi?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro richiede il possesso del Green Pass a partire dal 15 ottobre e sino alla data prevista come cessazione dello stato di emergenza, ossia (salvo ulteriori proroghe) il 31 dicembre di quest\u2019anno.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Cambia qualcosa per i \u201csettori\u201d per i quali la certificazione verde era gi\u00e0 prevista?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>No, l\u2019articolo 9-septies&nbsp;del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, dispone espressamente che \u201cresta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del medesimo decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto legge 1\u00b0 aprile 2021, n. 44, convertito, con modifiche, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76\u201d. In pratica nulla cambia per le situazioni e le categorie sottoelencate:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in ambito scolastico e universitario;<br>&#8211; in ambito scolastico, educativo e formativo;<br>&#8211; nelle strutture della formazione superiore;<br>&#8211; per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;<br>&#8211; per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. In quali casi non vige l\u2019obbligo del Green Pass?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le nuove disposizioni (che prevedono l\u2019obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro nel settore privato) non si applicano ai soggetti che vengono ritenuti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309. Non \u00e8 chiaro per\u00f2 come gestire questi soggetti nel caso in cui facciano ingresso in azienda. Quanto ai lavoratori fragili si applicher\u00e0 la relativa disciplina (smart working, ove possibile).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Fino a quando \u00e8 valida la certificazione cartacea di esenzione dalla vaccinazione?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il termine di scadenza di tali certificazioni, originariamente fissato al 30 settembre 2021, \u00e8 stato poi prorogato da parte del Ministero della Salute (con la recente circolare 25 settembre 2021 n. 43366) fino al 30 novembre 2021.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Cosa deve contenere la certificazione di esenzione dalla vaccinazione?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le certificazioni devono contenere quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);<\/li><li>la dicitura: \u201csoggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2\u201d;<\/li><li>la dicitura: \u201ccertificazione valida per consentire l\u2019accesso ai servizi e attivit\u00e0 di cui al comma 1, art. 3del decreto legge 23 luglio 2021, n 105\u201d<\/li><li>la data di fine di validit\u00e0 della certificazione, utilizzando la seguente dicitura \u201ccertificazione validafino al &#8230;\u201d;<\/li><li>i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui operacome vaccinatore COVID-19 (denominazione Servizio \u2013 Regione);<\/li><li>il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);<\/li><li>il numero di iscrizione all\u2019ordine o codice fiscale del medico certificatore.Salvo nuove proroghe, dal 1\u00b0 dicembre 2021, il certificato di esenzione diverr\u00e0 telematico e sar\u00e0 anch\u2019esso munito di \u201cQR code\u201d per la sua verifica, cos\u00ec come la certificazione verde.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Salvo nuove proroghe, dal 1\u00b0 dicembre 2021, il certificato di esenzione diverr\u00e0 telematico e sar\u00e0 anch\u2019esso munito di \u201cQR code\u201d per la sua verifica, cos\u00ec come la certificazione verde.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\"><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>SOGGETTI INTERESSATI<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>7. In generale, a quali soggetti si applicano le nuove disposizioni?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le norme contenute nell\u2019articolo 9-septies\u00a0del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, riguardano chiunque svolga un\u2019attivit\u00e0 lavorativa nel settore privato, inclusi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attivit\u00e0 lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. La norma interessa quindi i lavoratori ma anche i loro \u201cdatori\u201d, in quanto questi ultimi sono chiamati a organizzarsi per tempo e ad effettuare gli specifici controlli previsti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8. In particolare, a quali soggetti si applicano le nuove disposizioni?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Vista la formulazione ampia della norma, essa riguarda:<br>&#8211; tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, a prescindere dalla categoria e qualifica;<br>&#8211; tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivit\u00e0 lavorativa o di formazione (quindi, per esempio, gli stagisti) o di volontariato nei luoghi di lavoro nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni. Devono quindi ritenersi inclusi: agenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori non dipendenti (quindi, per esempio: collaboratori coordinati e continuativi), con la precisazione che, nei casi da<\/p>\n\n\n\n<p>ultimo elencati, mancando un vero e proprio \u201cdatore di lavoro\u201d il controllo \u00e8 affidato al datore \u201cospitante\u201d presso cui l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 svolta.<br>Come evidenziato da Confindustria (cfr. Nota 27 settembre 2021), rientra nell\u2019ambito di applicazione della norma anche il datore di lavoro estero che effettua una prestazione di servizi transfrontaliera con il proprio personale in Italia (inclusi i casi di distacco transfrontaliero).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>9. L\u2019obbligo riguarda anche i lavoratori somministrati?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si, certamente, poich\u00e9 anch\u2019essi comunque accedono a un luogo di lavoro del settore privato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>10. Chi controlla il Green Pass del somministrato prima che la missione inizi?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Secondo le indicazioni fornite dall\u2019Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro (Assosom) il 21 settembre 2021, per i lavoratori convocati per la prima volta per il colloquio propedeutico all\u2019invio in missione, il controllo della certificazione verde \u00e8 affidato all\u2019Agenzia di somministrazione, in quanto i soggetti privi di Green Pass sarebbero non idonei a svolgere le proprie mansioni. Ne consegue che, in tal caso, l\u2019Agenzia deve accertare che il lavoratore disponga del Green Pass nel momento in cui firma il contratto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>11. Quando il contratto \u00e8 in corso, chi controlla il Green Pass del somministrato?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A tale proposito si registra una differenza di posizioni tra Confindustria e Assosom. Secondo Confindustria, l\u2019Agenzia per il Lavoro, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l\u2019utilizzatore, deve accertare che il lavoratore possieda sempre i requisiti per eseguire la prestazione (se cos\u00ec non fosse, l\u2019Agenzia potrebbe essere chiamata a rispondere per inadempienza); invece l\u2019utilizzatore deve verificare il possesso e la validit\u00e0 del Green Pass esibito dal lavoratore somministrato (Confindustria, Nota 27 settembre 2021).<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, secondo Assosom (Nota 21 settembre 2021), vale il principio ex art. 35, co. 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede che il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivit\u00e0 produttive e li forma e addestra all\u2019uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 per la quale essi vengono assunti, in conformit\u00e0 al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione pu\u00f2 prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall\u2019utilizzatore. L\u2019utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui \u00e8 tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi, in pratica, \u00e8 l\u2019utilizzatore a dover attuare, anche verso i somministrati, tutte le misure di sicurezza applicate ai dipendenti diretti, tra cui: la fornitura di dispositivi di protezione; l\u2019esercizio della sorveglianza sanitaria, ove necessaria; nonch\u00e9 il controllo del Green Pass (peraltro, essendo tale certificato un requisito per l\u2019accesso ai luoghi di lavoro, non pu\u00f2 che essere l\u2019utilizzatore o un suo delegato a fare i controlli quali responsabili dei locali).<\/p>\n\n\n\n<p>A rigore, appare per\u00f2 corretta l\u2019interpretazione secondo la quale il controllo deve essere effettuato dall\u2019Agenzia di somministrazione perch\u00e9 la norma fa riferimento ai datori di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>12. Cosa accade se un somministrato si presenta dall\u2019utilizzatore senza Green Pass?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si applicano le regole ordinarie, e quindi, se il lavoratore inviato in missione si presenta presso l\u2019utilizzatore sprovvisto di Green Pass, non pu\u00f2 accedere al luogo di lavoro e incorre in tutte le conseguenze previste dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>13. Quali regole per il Libero Professionista?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In base alle indicazioni desumibili dalle FAQ pubblicate&nbsp;on line&nbsp;dal Governo, anche il libero professionista, quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per svolgere la propria attivit\u00e0 lavorativa, viene controllato dai soggetti previsti dal decreto legge n. 127\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>14. Il titolare dell\u2019azienda deve esibire il Green Pass?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In base alle indicazioni desumibili dalle FAQ pubblicate&nbsp;on line&nbsp;dal Governo, la risposta \u00e8 positiva. In pratica, se il titolare dell\u2019azienda opera al suo interno, deve essere controllato dal soggetto da lui stesso incaricato di eseguire i controlli in azienda. Quindi, il lavoratore incaricato della verifica della certificazione verde \u2013 ove nominato dal titolare \u2013 pu\u00f2, e anzi deve, verificare il Green Pass del datore di lavoro stesso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>15. Anche la Colf deve avere il Green Pass? E chi lo controlla?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le nuove regole, a partire dal 15 ottobre, si applicheranno anche a colf e badanti, con conseguente divieto di ingresso sul posto di lavoro, e quindi all\u2019interno dell\u2019abitazione familiare. In tal caso, il controllo della certificazione verde spetta a un membro della famiglia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>16. Chi lavora sempre in\u00a0smart working\u00a0deve avere il green pass?<br><\/strong>In base alle indicazioni desumibili dalle FAQ pubblicate\u00a0on line\u00a0dal Governo, la risposta \u00e8 negativa, perch\u00e9 il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo\u00a0smart working\u00a0non pu\u00f2 essere utilizzato allo scopo di eludere l\u2019obbligo di green pass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\"><strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO<\/span><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>17. In generale, quali sono i nuovi obblighi dei datori di lavoro privati?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La norma ne individua ben tre, cos\u00ec indicati: obbligo di definire le modalit\u00e0 operative per l\u2019organizzazione delle verifiche; obbligo di effettuare i controlli; obbligo di individuare i soggetti incaricati di verificare che, all\u2019atto dell\u2019ingresso in azienda, il lavoratore disponga di un Green Pass valido.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>18. Quali sono i luoghi di lavoro del settore privato?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In attesa di indicazioni ufficiali, oltre a tutti i \u201cnormali\u201d luoghi di lavoro \u2013 negozi, uffici, officine, sale riunioni, eccetera &#8211; \u00e8 opportuno e pi\u00f9 prudente ritenere che il controllo debba riguardare anche l\u2019accesso ai \u201cluoghi di lavoro in senso lato\u201d, incluse quindi le pertinenze aziendali quali i cortili, i cantieri edili, il luogo in cui va svolta la trasferta (in questo caso, il controllo \u00e8 affidato al soggetto presso il quale si svolger\u00e0 la prestazione), eccetera.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>19. Entro quale termine il datore deve \u201corganizzarsi\u201d?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Premesso che i controlli scatteranno a partire <strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">da\u00a0venerd\u00ec 15 ottobre 2021<\/span><\/strong>, tale data \u00e8 anche il termine entro il quale il datore di lavoro deve appunto \u201corganizzarsi\u201d per garantire la regolarit\u00e0 e l\u2019effettivit\u00e0 dei controlli nei confronti dei soggetti che, per motivi di lavoro, intendono accedere all\u2019interno dei locali di cui \u00e8 proprietario o affittuario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>20. Quali soggetti possono essere incaricati di verificare i Green Pass?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La norma non individua alcuna particolare figura, limitandosi a prevedere che il datore deve individuare con atto formale \u2013\u00a0<strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">e quindi scritto e datato\u00a0<\/span><\/strong>&#8211; i soggetti incaricati dell\u2019accertamento delle violazioni rispetto all\u2019obbligo non solo di possedere ma anche di esibire il Green Pass. Poich\u00e9 l\u2019incaricato potrebbe non essere presente (per esempio perch\u00e9 \u00e8 in ferie), \u00e8 opportuno che tale delega ai controlli individui pi\u00f9 \u201caccertatori\u201d. Essi potranno quindi essere: il custode dello stabile aziendale, i capi reparto, il datore stesso, e cos\u00ec via.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>21. Con quali modalit\u00e0 va verificato il Green Pass vero e proprio?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le verifiche relative alle certificazioni verdi COVID-19 devono essere effettuate mediante le modalit\u00e0 indicate dal DPCM 17 giugno 2021, il quale &#8211; al di fuori dei casi in cui il lavoratore \u00e8 esonerato dall\u2019obbligo vaccinale &#8211; dispone che la verifica del Green Pass pu\u00f2 essere effettuata scansionando il cd. \u201cQR code\u201d ivi apposto, solo tramite la App \u201cVerificaC19\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>22. Fino a dove pu\u00f2 spingersi la verifica del Green Pass?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le attivit\u00e0 di verifica devono limitarsi a controllare l\u2019autenticit\u00e0, validit\u00e0 e integrit\u00e0 della certificazione verde, esclusa in ogni caso la raccolta dei dati dell\u2019intestatario. Quindi, non \u00e8 permesso accedere alle informazioni circa i presupposti \u2013 vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone \u2013 che hanno dato luogo al rilascio della certificazione, n\u00e9 alla loro scadenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>23. Il \u201ccontrollore\u201d pu\u00f2 chiedere al lavoratore un documento di identit\u00e0?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Certamente, ci\u00f2 in particolare nelle imprese di maggiori dimensioni. La richiesta di esibire un documento di identit\u00e0 valido non ha altro scopo che quello di garantire il riconoscimento del lavoratore.<br>D\u2019altro canto, tale facolt\u00e0 \u00e8 espressamente prevista dall\u2019articolo 13, comma 4, del DPCM 17 giugno 2021, il quale dispone che l\u2019intestatario della certificazione verde COVID-19, all\u2019atto della verifica, deve dimostrare, a richiesta degli incaricati di tale compito, la propria identit\u00e0 personale esibendo un documento di identit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>24. In generale, quando va verificato il Green Pass?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La norma si limita a precisare che le verifiche possono essere effettuate, anche a campione, prevedendo per\u00f2 prioritariamente, ove possibile, che esse siano effettuate al momento dell\u2019accesso ai luoghi di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>25. Il datore deve controllare il Green Pass di tutti i dipendenti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>No, la norma non richiede controlli \u201ca tappeto\u201d. Va per\u00f2 rilevato che, date le finalit\u00e0 della disposizione, tanto pi\u00f9 le verifiche sono estese \u2013 fino a includere la totalit\u00e0 di coloro che fanno ingresso in azienda \u2013 maggiore \u00e8 la garanzia di centrare l\u2019obiettivo, che altro non \u00e8 se non quello di contenere i contagi e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>26. Qual \u00e8 il momento \u201cmigliore\u201d per le verifiche?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Certamente quello in cui il lavoratore sta per entrare in azienda. D\u2019altro canto, \u00e8 la norma stessa a stabilire che va previsto \u201cprioritariamente\u201d, seppure \u201cove possibile\u201d, che tali controlli siano effettuati al momento dell\u2019accesso ai luoghi di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>27. Il datore pu\u00f2 fare i controlli mentre il lavoratore sta svolgendo la propria attivit\u00e0?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Certamente, anche se non \u00e8 la soluzione migliore. D\u2019altro canto, la norma, quando dispone che \u201cove possibile\u201d, i controlli siano effettuati al momento dell\u2019accesso ai luoghi di lavoro, non vieta espressamente tale ipotesi. Quindi i controlli potranno essere effettuati anche in un momento successivo (es.: prima della pausa mensa o addirittura all\u2019uscita dallo stabilimento), come pure durante l\u2019esecuzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, anche se pare assolutamente da preferirsi \u2013 per ovvie esigenze di contenimento della diffusione del virus \u2013 che le verifiche siano precedenti all\u2019effettivo ingresso nei luoghi di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>28. Cosa accade in caso di controllo a campione dopo l\u2019accesso e di Green Pass scaduto?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Poich\u00e9 si prevede l\u2019obbligo del Green Pass \u201cai fini dell\u2019accesso\u201d ai luoghi di lavoro, il momento dell\u2019entrata \u00e8 quello in cui la verifica della validit\u00e0 della certificazione va eseguita. D\u2019altro canto, in assenza di indicazioni <\/p>\n\n\n\n<p>ufficiali, si potrebbe ipotizzare che la successiva scadenza del documento non sia rilevante. Va poi evidenziato che, in caso di controllo con esito negativo (a campione) della certificazione verde durante il turno di lavoro e non in entrata, il datore deve allontanare il lavoratore, applicando anche la sanzione disciplinare, senza tuttavia sapere con certezza se il Green Pass era valido al momento dell\u2019accesso in azienda. Quindi, in definitiva,&nbsp;nonostante la norma non ne preveda l\u2019obbligo, \u00e8 assolutamente consigliabile procedere al controllo (quotidiano) del Green Pass in fase di accesso ai locali aziendali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>29. Quali potrebbero essere i problemi legati ai controlli \u201ca campione\u201d?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La prima, e pi\u00f9 evidente, considerazione \u00e8 legata al fatto che tale soluzione non consente di raggiungere il miglior risultato possibile. Inoltre, un controllo \u201ca campione\u201d potrebbe comunque far sorgere contestazioni circa i destinatari delle verifiche quanto ai possibili profili di discriminazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>30. Le aziende che fanno i controlli a campione sono sanzionabili?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>No, in base alle risposte alle FAQ presenti sul sito del Governo, le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale non potranno incorrere in sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorit\u00e0 dovesse riscontrare la presenza di lavoratori privi di Green Pass, ci\u00f2 per\u00f2 a condizione che i controlli siano stati effettuati rispettando modelli organizzativi adeguati, cos\u00ec \u00e8 come previsto dal decreto legge n. 127\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>31. Quali sono le sanzioni previste per il datore di lavoro?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In caso di violazione di quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>mancata adozione, entro il 15 ottobre 2021, delle misure organizzative per le verifiche relative alpossesso e all\u2019esibizione del Green Pass (anche a campione);<\/li><li>mancata nomina, con atto formale, dei soggetti incaricati dell\u2019accertamento;<\/li><li>mancata effettuazione dei controlli circa il possesso della certificazione verde;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Il datore \u00e8 soggetto a pagare\u00a0una <strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro<\/span><\/strong>, il cui importo viene raddoppiato in caso di reiterata violazione delle disposizioni vigenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>32. Visto l\u2019obbligo del green pass, nelle aziende si potr\u00e0 derogare alla regola del metro di distanziamento?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>No, in base alle risposte alle FAQ presenti sul sito del Governo, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>33. I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In base alle indicazioni desumibili dalle FAQ presenti sul sito del Governo, al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potr\u00e0 verificare in seguito la realizzabilit\u00e0 da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalit\u00e0 di verifica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\"><strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS<\/span><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>34. Quali sono le situazioni previste dalla norma?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La norma prevede due situazioni ben distinte, e dalle conseguenze assai diversificate. La prima, pi\u00f9 \u201csemplice e leggera\u201d riguarda il lavoratore del settore privato il quale comunichi di non possedere la certificazione verde COVID-19 oppure che ne risulti sprovvisto nel momento in cui sta per accedere al luogo<\/p>\n\n\n\n<p>di lavoro; la seconda \u2013 assai diversa e pi\u00f9 grave \u2013 riguarda invece il lavoratore che, pur privo del Green Pass, accede comunque all\u2019interno del luogo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>35. Cosa accade se il lavoratore non ha il Green Pass?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per rispondere occorre rifarsi all\u2019articolo 9-septies, co. 6, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale dispone che i lavoratori del settore privato, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risultino privi al momento dell\u2019accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di tale certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe), senza conseguenze disciplinari e con diritto a conservare il rapporto di lavoro. Va evidenziato che, per tutti i giorni di assenza ingiustificata,&nbsp;non&nbsp;sono dovuti la retribuzione n\u00e9 altro compenso o emolumento, comunque denominato.<\/p>\n\n\n\n<p>La qualificazione dei periodi di assenza come ingiustificati comporta anche che non sar\u00e0 versata contribuzione obbligatoria a favore dei lavoratori privi di Green Pass (con un conseguente danno per la loro situazione pensionistica).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>36. Il lavoratore assente ingiustificato deve presentarsi ogni giorno in azienda?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La questione \u00e8 abbastanza delicata, visto che \u00e8 in gioco, oltre alla retribuzione (dovuta o meno), la conservazione del rapporto di lavoro. In attesa di indicazioni ufficiali, pare preferibile, se non altro per ragioni di prudenza, ritenere che il dipendente debba presentarsi in azienda, ri-affermando di non possedere la certificazione verde o, quantomeno, che debba chiamare il proprio diretto superiore (o altro soggetto incaricato dal datore) oppure inviargli una e-mail. A favore dell\u2019obbligo del dipendente di presentarsi in azienda ogni giorno, anche se privo di Green Pass, si \u00e8 espressa Confindustria nella Nota 27 settembre 2021.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>37. Cosa accade se il lavoratore accede senza Green Pass?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A differenza del primo caso (lavoratore che comunichi di non possedere la certificazione verde COVID-19 o che ne sia privo al momento dell\u2019accesso al luogo di lavoro), se il lavoratore accede nei luoghi di lavoro (cio\u00e8 entra materialmente nel perimetro aziendale di un datore del settore \u201cprivato\u201d) senza il Green Pass, si verifica quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>il datore di lavoro pu\u00f2 decidere di applicargli una sanzione disciplinare, anche grave (quindi non \u00e8 escluso il licenziamento);<\/li><li>su segnalazione inviata al Prefetto, gli sar\u00e0 applicata una\u00a0<span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\"><strong>sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro<\/strong><\/span>, il cui importo \u00e8 raddoppiato in caso di recidiva.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\"><strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI ASSENTI PERCH\u00c9 PRIVI DI GREEN PASS<\/span><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>38. \u00c8 possibile sostituire i lavoratori che non possono accedere al luogo di lavoro?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Certamente, ma nel rispetto di alcune regole particolari che l\u2019articolo 9-septies, co. 7, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, prevede per i datori di lavoro di \u201cminori dimensioni\u201d: per essi, infatti, la norma prevede un regime particolare che integra quello generale per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>39. Quali sono le regole per le \u201csostituzioni\u201d nelle imprese con meno di 15 dipendenti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per le imprese (ma il riferimento va inteso a \u201ctutti i datori di lavoro\u201d) <span class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\"><strong>con\u00a0meno di 15 dipendenti<\/strong><\/span>, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di un lavoratore che comunichi di non possedere la certificazione verde COVID-19 o che ne sia privo al momento dell\u2019accesso al luogo di lavoro, il datore di lavoro pu\u00f2 sospenderlo per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>40. In pratica, come funziona la sostituzione nelle imprese con meno di 15 dipendenti?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In questa ipotesi, si verifica quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>il lavoratore pu\u00f2 essere sospeso se non ha il Green Pass e il datore pu\u00f2 assumere (a termine) unsostituto;<\/li><li>nei primi 5 giorni di assenza del lavoratore titolare il datore pu\u00f2 stipulare un contratto a termine perla sua sostituzione ma, se il titolare ritorna con il Green Pass, il datore deve riammetterlo in servizio;<\/li><li>dopo il 5\u00b0 giorno di assenza, e quindi a partire dal 6\u00b0 giorno, il datore pu\u00f2 sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021: in questo caso, quindi, il lavoratore titolare non ha diritto di riprendere servizio finch\u00e9 dura il contratto a termine con il sostituto, per la durata massima previstadirettamente dalla legge.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Se l\u2019assenza perdura, si ritiene che si applichino le regole ordinarie del decreto legislativo n. 81\/2015 per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>41. Come si conta l\u2019organico nelle imprese con \u201cmeno di 15 dipendenti\u201d?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si applicano le regole ordinarie, e quindi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>i lavoratori a tempo pieno e indeterminato contano come una unit\u00e0;<\/li><li>i lavoratori assenti (es. per maternit\u00e0) si contano se non sono stati sostituiti; se sono stati sostituitisi conta un solo dipendente;<\/li><li>i lavoratori a tempo parziale si computano in proporzione al tempo svolto rapportato al tempopieno (es. 2 part time al 50% dell\u2019orario, si computano come 1 unit\u00e0);<\/li><li>i lavoratori a tempo determinato si computano tenendo conto del numero medio mensile dilavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla basedell\u2019effettiva durata dei loro rapporti di lavoro;<\/li><li>il lavoratore intermittente \u00e8 computato nell\u2019organico dell\u2019impresa in proporzione all\u2019orario di lavoroeffettivamente svolto nell\u2019arco di ciascun semestre;<\/li><li>gli apprendisti sono esclusi dal computo dell\u2019organico;<\/li><li>i lavoratori somministrati, essendo dipendenti dell\u2019Agenzia per il Lavoro, non si computanonell\u2019organico dell\u2019utilizzatore.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>42. Come funziona la sostituzione nelle imprese\u00a0da <span class=\"has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color\">15 dipendenti in su<\/span>?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In tal caso, la norma non prevede nulla. Quindi \u2013 da subito &#8211; si applicano le regole ordinarie del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. Pare opportuno indicare la data di cessazione del rapporto \u2013 fermo il termine del 31 dicembre 2021 \u2013 con riguardo alla data in cui il lavoratore assente eventualmente produrr\u00e0 la certificazione verde in corso di validit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e\/o indicazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Cordialmente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><strong>Studio Alb Srl<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/003C-green-pass-domande-e-risposte.pdf\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.studioalb.com\/wp-studioalb\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/003C-green-pass-domande-e-risposte.pdf\">Qui la circolare in PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A seguito dell\u2019entrata in vigore del Decreto Legge n. 127\/2021 molte sono le incertezze emerse in sede di applicazione : riportiamo di seguito alcune domande e risposte per cercare di chiarire almeno alcuni dei dubbi. 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