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Versamento IVA per i contribuenti in regime forfetario

In base al decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 giugno, cambiano le modalità di versamento dell’IVA per i soggetti in regime forfetario che effettuano operazioni con il meccanismo del reverse charge.

La principale novità riguarda la frequenza dei versamenti: l’IVA non dovrà più essere pagata mensilmente, ma su base trimestrale. Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre (ad esempio, per le operazioni del terzo trimestre, entro il 16 novembre). Questa modifica mira a semplificare gli adempimenti e ad allineare i forfetari ai termini già previsti per altri contribuenti che liquidano l’IVA ogni tre mesi.

L’entrata in vigore della nuova norma è prevista per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025,

Ricordiamo che i contribuenti in regime forfetario:

  • non possono detrarre l’IVA sugli acquisti;
  • devono versarla in caso di fatture di acquisto in reverse charge (es. servizi ricevuti da soggetti esteri o operazioni nel settore edilizio);
  • restano esonerati dall’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

L’invio tempestivo della documentazione è indispensabile per completare gli adempimenti nei termini di legge. In assenza di quanto richiesto, lo studio non si assume responsabilità per eventuali omissioni o sanzioni derivanti.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per assistervi nell’applicazione delle nuove disposizioni e salutiamo cordialmente.

Studio Alb srl

Qui la circolare in pdf