A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della patente a crediti (o titolo equivalente), come previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008.
L’obbligo non si applica a chi svolge solo forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La patente parte con 30 crediti, che possono aumentare o diminuire in base al comportamento dell’operatore. Per lavorare regolarmente è necessario avere almeno 15 crediti.
Le recenti modifiche normative hanno innalzato le sanzioni per chi opera senza patente o con un punteggio inferiore a 15: la sanzione è pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 12.000euro,oltre all’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.
È stato inoltre ridefinito il sistema di decurtazione dei crediti, in particolare per le violazioni legate al lavoro “nero”:
- per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2025, la decurtazione avviene dopo l’ordinanza ingiunzione definitiva, con una perdita di 1, 2 o 3 punti in base alla durata del lavoro irregolare, con possibili maggiorazioni in casi specifici;
- per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2026, la decurtazione scatta già con la notifica del verbale ispettivo, ed è pari a 5 punti per ogni lavoratore irregolare, indipendentemente dalla durata.
In ogni caso, la perdita di crediti non può superare il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Qualora successivamente il verbale o la sanzione vengano annullati, i crediti decurtati vengono riassegnati.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 609 del 22 gennaio 2026, ha fornito chiarimenti operativi sulle modalità di applicazione delle decurtazioni, soprattutto nei casi in cui nello stesso verbale siano contestate violazioni soggette a regimi diversi.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti o per verificare le varie posizioni.
Cordialmente
Studio Alb srl
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