L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 616 del 03 aprile 2025 si pronuncia in merito alla prassi dell’erogazione mensile del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in busta paga chiarendo che tale consuetudine è illegittima, tranne in specifici casi previsti dalla legge. L’INL sottolinea che il TFR ha natura di retribuzione differita e non può essere considerato una semplice integrazione retributiva mensile. Pertanto, l’erogazione mensile del TFR, se non giustificata da specifiche disposizioni normative o contrattuali, è considerata illegittima e soggetta a sanzioni.
In dettaglio, l’INL ha precisato che l’erogazione mensile del TFR, senza una specifica base normativa o contrattuale, snatura la sua funzione di sostegno economico alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale pratica, frequentemente riscontrata in contesti di lavoro a termine o stagionale, si traduce in un’erogazione mensile del rateo di TFR, che l’INL considera una mera integrazione retributiva.
Di conseguenza, se l’azienda eroga il TFR mensilmente, anche a seguito di accordi collettivi o individuali con i lavoratori, l’INL può disconoscere l’accantonamento del TFR con ricadute sia sul lavoratore che sull’ azienda: da un lato la somma corrisposta deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale, dall’altro il datore di lavoro è tenuto a ripetere l’accantonamento del TFR.
In sintesi, l’INL ribadisce che l’erogazione mensile del TFR, senza una valida giustificazione, non è ammessa e può comportare conseguenze negative sia per il lavoratore che per l’azienda.
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