Con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 74-77 della L. 207/2024), dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni che impongono:
- Integrazione obbligatoria tra strumenti di registrazione dei corrispettivi e quelli per i pagamenti elettronici.
- Collegamento tecnico tra hardware/software che gestiscono i pagamenti elettronici (es. POS o app) e quelli che memorizzano e trasmettono i corrispettivi.
- Registrazione e invio congiunto dei dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici giornalieri tramite i registratori telematici o soluzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate.
Cosa cambia rispetto ad oggi
- Attualmente si invia solo la modalità di pagamento (contanti, elettronico, ecc.).
- Dal 2026 si dovranno inviare anche i dati aggregati dei pagamenti elettronici, senza identificare il cliente.
Sanzioni previste
- Omessa o incompleta trasmissione dei pagamenti elettronici:
- 100 euro per violazione, fino a un massimo di 1.000 euro a trimestre.
- Mancato collegamento tra strumenti di registrazione e pagamento:
- Sanzione da 1.000 a 4.000 euro.
- Sanzioni accessorie (sospensione licenza/attività):
- Estese anche a chi non rispetta i nuovi obblighi sui pagamenti elettronici.
Alleghiamo di seguito tabella di sintesi con le novità che entreranno in vigore dal 01 gennaio 2026:
| Situazione attuale (fino al 31/12/2025) | Nuove regole (dal 01/01/2026) | |
| Integrazione tra registratori e strumenti di pagamento | Facoltativa / non obbligatoria | Obbligatoria: i sistemi devono essere tecnicamente collegati |
| Dati da trasmettere | Solo modalità di pagamento (contanti, elettronico, ticket) | Anche importo aggregato dei pagamenti elettronici giornalieri |
| Strumenti di pagamento accettati | POS e altri strumenti non integrati | POS, app e altri strumenti digitali, purché collegati |
| Registratori telematici | Trasmettono solo i corrispettivi | Devono trasmettere anche i pagamenti elettronici |
| Obbligo di collegamento | Non previsto | Obbligatorio tra sistemi di incasso e di memorizzazione |
| Dati memorizzati | Corrispettivi (senza dati cliente) | Anche dati minimi dei pagamenti elettronici (senza identificare il cliente) |
| Sanzioni pecuniarie | Solo per corrispettivi | Estese anche a omissioni e errori sui pagamenti elettronici |
| Sanzioni accessorie (es. sospensione attività) | Solo per violazioni corrispettivi | Estese anche al mancato rispetto dei nuovi obblighi |
| Entrata in vigore | – | 1° gennaio 2026 (con tempo per adeguarsi nel 2025) |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.
Cordialmente.
Studio Alb srl
Qui la circolare in pdf
