Con la presente ricordiamo che entro il 16 marzo 2026 deve essere effettuato il versamento dell’ISI (Imposta sugli Intrattenimenti) e dell’IVA relativi agli apparecchi da intrattenimento quali :
- apparecchi e congegni elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica o senza premi;
- apparecchi meccanici ed elettromeccanici diversi dai precedenti (es. biliardi, flipper, calciobalilla, biliardini, ecc.).
Base imponibile
L’imposta deve essere calcolata applicando le relative aliquote agli imponibili medi forfetari.
In assenza del nuovo Decreto MEF previsto dalla normativa, anche per il 2026 restano applicabili gli imponibili medi forfetari previgenti, già confermati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Modalità di versamento
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione tramite modello F24 Accise, con le seguenti indicazioni:
ISI : Sezione: Accise / Monopoli
Ente: M
Codice tributo: 5123
Anno di riferimento: 2026
IVA: Sezione: Erario
Codice tributo: 6729
Anno di riferimento: 2026
Termini di versamento
- Entro il 16.3.2026 per gli apparecchi installati fino al 28.2.2026 (intero anno 2026);
oppure
- Entro il giorno 16 del mese successivo alla prima installazione per gli apparecchi installati dall’1.3.2026, con calcolo dell’imposta in dodicesimi dal mese di installazione fino al 31.12.2026.
Ulteriori adempimenti
Entro 5 giorni lavorativi dal versamento, il gestore/esercente deve presentare all’Ufficio Regionale competente dell’ADM la:
- “Dichiarazione di liquidazione dell’imposta sugli intrattenimenti” (modello Allegato A – DM 10.3.2010).
Per ogni apparecchio verrà rilasciata quietanza di pagamento da conservare nel luogo di installazione
Apparecchi in sale ricreative o locali stagionali
In caso di variazioni (es. trasferimento in locali che non beneficiano più delle riduzioni), occorre:
- versare l’imposta sull’intero imponibile medio forfetario, al netto di quanto già corrisposto;
- presentare entro 5 giorni lavorativi la dichiarazione integrativa (Allegato B – DM 10.3.2010) all’Ufficio Regionale competente.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialmente.
Studio Alb srl
Qui la circolare in pdf
