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22.05.2013 Posta elettronica certificata per ditte individuali Con l’entrata in vigore della Legge 221/2012, che ha convertito il D.L. 179/2012, è stato confermato che l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’atto di iscrizione al registro delle imprese è esteso anche alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane. La mancata comunicazione dell’indirizzo PEC comporta la sospensione della domanda di iscrizione, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo PEC. Per le imprese individuali già attive e non soggette a procedure concorsuali, il termine ultimo per ottemperare all’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC è fissato per il 30 giugno 2013. È quindi d’obbligo per tale categoria richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio. 20.05.2013 Responsabilità del datore per l'incidente causato dal mancato utilizzo delle protezioni In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha ribadito che spetta al datore di lavoro l'intero risarcimento del danno occorso al lavoratore, per il mancato utilizzo delle protezioni nell'effettuazione della prestazione, escludendo qualsiasi concorso di colpa dell'operaio nonostante la sua condotta imprudente. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9167 del 16 aprile 2013, ha precisato che il datore ha l'obbligo non solo di predisporre tutte le misure di sicurezza idonee allo svolgimento del lavoro, ma deve anche assicurarsi che gli addetti indossino le protezioni durante le fasi di lavorazione. 13.05.2013 Necessario il contratto d'appalto per poter dedurre i costi Con Ordinanza 28 marzo 2013, n. 7897, la Corte di Cassazione ha stabilito l'inammissibilità della deduzione dei costi ai fini delle imposte sui redditi per i lavori edili fatti eseguire da terzi qualora manchi la formalizzazione del contratto di appalto. Infatti, la Corte di Cassazione precisa che il costo d'appalto non può essere dedotto sulla base delle sole fatture d'acquisto, in quanto è necessario un contratto scritto tra committente e appaltatore come prova attestante l'effettiva stipulazione dell'appalto (ex art. 2697 c.c.). Viene ribadito, infine, il principio in base al quale, in caso di contestazione da parte del Fisco dell'indebita deduzione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente provare la legittimità e la correttezza delle deduzioni mediante l'esibizione dei documenti contabili legittimanti. ______________________________________________________ L'agenzia delle entrate non risponde
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