Con la presente ricordiamo che, anche per l’anno 2025, resta in vigore l’obbligo di trasparenza relativo a sovvenzioni, contributi e altri benefici pubblici ricevuti, previsto dall’art. 1, commi 125 e seguenti, della Legge n. 124/2017. Tale obbligo è stato confermato anche per il 2026.
Sono tenuti all’adempimento i soggetti che nel corso del 2025 hanno percepito benefici economici pubblici di importo complessivo pari o superiore a euro 10.000, considerando il totale degli importi incassati nell’anno secondo il criterio di cassa.
Soggetti interessati e modalità di adempimento
1. Società di capitali
- se redigono il bilancio ordinario, l’informativa va riportata nella Nota integrativa entro il termine di approvazione del bilancio 2025;
- se redigono il bilancio in forma abbreviata, l’adempimento può essere assolto:
- nella Nota integrativa, entro il termine di approvazione del bilancio;
- oppure sul proprio sito internet o sul portale digitale dell’associazione di categoria, entro il 30 giugno 2026.
2. Microimprese, società di persone e ditte individuali
- in via ordinaria, l’adempimento va effettuato mediante pubblicazione sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria, entro il 30 giugno 2026;
- per le micro-imprese è ritenuta ammissibile, in presenza dei presupposti, anche l’indicazione in calce allo stato patrimoniale / nella documentazione di bilancio.
3. Altri soggetti
Rientrano nell’obbligo anche:
- associazioni;
- fondazioni;
- ONLUS;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri.
Per tali soggetti l’adempimento va effettuato mediante pubblicazione delle informazioni entro il 30 giugno 2026:
- sul proprio sito internet;
- oppure su analogo portale digitale;
- in mancanza di sito, anche tramite la pagina Facebook dell’ente o il sito internet della rete associativa di appartenenza.
Quali contributi vanno indicati
Devono essere segnalati i contributi, sovvenzioni, sussidi, vantaggi o aiuti:
- in denaro o in natura;
- non aventi carattere generale;
- privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
- effettivamente incassati nel 2025 da Pubbliche Amministrazioni o soggetti equiparati.
Esclusioni
Non rientrano nell’obbligo:
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già presenti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
- i benefici aventi carattere generale;
- le somme percepite a titolo di corrispettivo, retribuzione o risarcimento.
Informazioni da comunicare
Per ciascun beneficio da rendicontare occorre indicare:
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata;
- data di incasso;
- causale.
Sanzioni
In caso di omissione sono previste:
- una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di euro 2.000;
- l’obbligo di pubblicazione;
- nei casi di mancato adempimento entro 90 giorni dalla contestazione, la restituzione integrale del beneficio ricevuto.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.
Cordialmente
Studio Alb srl
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