Con la presente riepiloghiamo alcune novità importanti per i lavoratori sportivi autonomi titolari di partita IVA che operano nell’area del dilettantismo.
La circolare riguarda in particolare:
- l’esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui;
- le regole per chi applica il regime forfetario;
- le novità nella fattura elettronica dal 15 maggio 2026;
- il trattamento delle prestazioni rese anche a favore di privati tesserati;
- gli effetti previdenziali INPS.
1. Esenzione fiscale fino a 15.000 euro
I compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo non sono tassati ai fini fiscali fino a 15.000 euro annui.
La regola riguarda anche i lavoratori sportivi autonomi titolari di partita IVA, sia in regime ordinario sia in regime forfetario, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa sportiva.
2. Lavoratori sportivi in regime forfetario
Per i lavoratori sportivi autonomi in regime forfetario, il limite di 15.000 euro opera in questo modo:
- il coefficiente di redditività si applica solo sui compensi che superano i 15.000 euro;
- i primi 15.000 euro restano fiscalmente esenti;
- tuttavia, anche i compensi esenti devono essere conteggiati per verificare il limite di accesso o permanenza nel regime forfetario, cioè il limite di 85.000 euro.
3. Attenzione: imponibile fiscale e imponibile previdenziale non coincidono
È importante distinguere tra:
- aspetto fiscale, cioè le imposte sul reddito;
- aspetto previdenziale, cioè i contributi INPS.
L’esenzione fiscale fino a 15.000 euro non vale nello stesso modo per i contributi previdenziali.
Ai fini contributivi, per i lavoratori sportivi dilettantistici iscritti alla Gestione Separata INPS l’obbligo contributivo scatta sulla parte di compensi che supera 5.000 euro annui;
4. Novità nella fattura elettronica dal 15 maggio 2026
Dal 15 maggio 2026 cambia il tracciato della fattura elettronica per i lavoratori sportivi autonomi titolari di partita IVA che operano nel dilettantismo.
Per evidenziare in fattura che il compenso riguarda lavoro sportivo dilettantistico esente fino a 15.000 euro, potrà essere indicato il nuovo codice:
ESENZSPORT
Il codice va inserito nel blocco della fattura elettronica denominato AltriDatiGestionali, nel campo TipoDato.
5. L’autocertificazione resta necessaria
L’indicazione del codice ESENZSPORT in fattura è utile, ma non sostituisce l’autocertificazione.
Il lavoratore sportivo deve comunque consegnare al committente una dichiarazione con cui attesta l’ammontare dei compensi sportivi dilettantistici già percepiti nello stesso anno.
6. Condizioni da verificare per applicare le agevolazioni
Per poter applicare le agevolazioni del lavoro sportivo, non basta emettere fattura per un’attività collegata allo sport. Occorre verificare, in particolare, che:
- il lavoratore sia tesserato;
- l’attività rientri tra quelle previste per il lavoratore sportivo, ad esempio atleta, allenatore, istruttore, preparatore atletico, direttore tecnico, direttore sportivo o altra mansione ammessa;
- la prestazione riguardi una disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta;
- la prestazione sia resa a favore di soggetti dell’ordinamento sportivo, tra cui ASD, SSD, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, altri soggetti iscritti al Registro o anche singoli tesserati;
- l’attività sia effettivamente collegata alla disciplina sportiva praticata e svolta nel rispetto dei regolamenti dell’organismo sportivo di riferimento.
Nel caso di prestazioni rese a privati tesserati, è quindi consigliabile conservare documentazione che dimostri il tesseramento del cliente e il collegamento della prestazione con l’attività sportiva dilettantistica.
7. Indicazioni operative per i clienti
Alla luce delle novità, si raccomanda ai lavoratori sportivi titolari di partita IVA di:
- monitorare durante l’anno i compensi sportivi percepiti, per verificare il raggiungimento della soglia di 15.000 euro;
- rilasciare al committente l’autocertificazione sui compensi sportivi già percepiti;
- indicare correttamente in fattura, dal 15 maggio 2026, il codice ESENZSPORT, quando applicabile;
- distinguere sempre tra esenzione fiscale e regole contributive INPS;
- verificare che l’attività svolta rientri effettivamente nel lavoro sportivo dilettantistico;
- conservare la documentazione relativa a tesseramenti, incarichi e prestazioni rese.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni o a supporto della fatturazione elettronica.
Cordialmente
Studio Alb srl
