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Nuovi soggetti interessati allo split payment

Come noto l’art. 1, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva” ha modificato, a decorrere all’1.7.2017, la disciplina dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 e al DM 23.1.2015:

  • estendendo il meccanismo ai lavoratori autonomi;
  • ampliando i soggetti destinatari dello stesso (Pubbliche amministrazioni per le quali sussiste l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica, società controllate da Pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché società quotate incluse nell’Indice FTSE MIB).

Con i Decreti 27.6.2017 e 13.7.2017 il MEF ha modificato il citato DM 23.1.2015, contenente le specifiche disposizioni attuative. La disciplina in esame è stata oggetto di un ulteriore intervento legislativo ad opera dell’art. 3, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, che ha esteso dall’1.1.2018 lo split payment a nuovi soggetti. Infine, il MEF con il recente Decreto 9.1.2018 ha “aggiornato” il DM 23.1.2015 al fine di recepire le novità di cui al citato art. 3. In particolare, l’art. 5-ter, comma 2, demanda al MEF la pubblicazione degli elenchi dei soggetti interessati allo split payment:

  • entro il 20.10 di ciascun anno “con effetti a valere per l’anno successivo”;
  • entro il 19.12.2017 “con effetti a valere per l’anno 2018”.

I soggetti interessati allo split payment dall’1.1.2018 sono reperibili sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/). In tale sede è possibile “ricercare” i soggetti interessati tramite il codice fiscale. In particolare sono disponibili i seguenti 6 elenchi:

  1. Società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile);
  2. Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Centrali;
  3. Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali;
  4. Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, da Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  5. Enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  1. Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

EFFICACIA COSTITUTIVA DEGLI ELENCHI

Recentemente, con la Nota 7.2.2018 il MEF ha chiarito che l’iscrizione del soggetto (Società / Enti) nei predetti elenchi ha efficacia costitutiva. Per tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, “la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze”. Il chiarimento del Ministero, risulta “in linea” con l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate fornita con la Circolare 7.11.2017, n. 27/E. In particolare, in merito dell’ampliamento dell’ambito applicativo dello split payment, l’Agenzia così si esprime:

“l’espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo viene effettuata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze con appositi elenchi, l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo”.  Per facilitare la consultazione dei predetti elenchi dei soggetti interessati allo split payment è stata inserita un’apposita colonna in cui viene indicata la data di iscrizione della Società / Ente.