Nella risposta all’interpello numero 361/2019 di fine agosto l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che l’esenzione dall’imposta di bollo che si applica per atti, documenti, istanze, contratti, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” è stata estesa dall’articolo 1 comma 646 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019 entrata in vigore dal 1.1.2019 ma rimasta per molti mesi senza un’interpretazione certa), anche agli atti emessi dalle “federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI”.
Ne deriva che tale esenzione opera:
– per le ricevute rilasciate da una società/associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro riconosciuta dal CONI in quanto si tratta di documenti con i quali si certificano i servizi specifici erogati a fronte dell’importo versato
– per gli estratti di conto corrente della società/associazione sportiva
N.B. Le banche non esentano automaticamente le associazioni dall’imposta : si consiglia quindi di farne esplicita richiesta allegando copia della attestazione di iscrizione al CONI.
Relativamente alle dichiarazione di compensi e/o somme ricevute da allenatori e/o collaboratori si specifica che rimangono soggette ad imposta di bollo in quanto emesse dal collaboratore e non dalla associazione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.