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Esenzione dall’imposta di bollo per gli atti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro

Nella risposta all’interpello numero 361/2019 di fine agosto l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che l’esenzione dall’imposta di bollo che si applica per atti, documenti, istanze, contratti, estratti, certificazioni,  dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” è stata estesa dall’articolo 1 comma 646 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019 entrata in vigore dal 1.1.2019 ma rimasta per molti mesi senza un’interpretazione certa), anche agli atti emessi dalle “federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI”.

 
Ne deriva che tale esenzione opera:

– per le ricevute rilasciate da una società/associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro riconosciuta dal CONI in quanto si tratta di documenti con i quali si certificano i servizi specifici erogati a fronte dell’importo versato

– per gli estratti di conto corrente della società/associazione sportiva

N.B. Le banche non esentano automaticamente le associazioni dall’imposta : si consiglia quindi di farne esplicita richiesta allegando copia della attestazione di iscrizione al CONI.

Relativamente alle dichiarazione di compensi e/o somme ricevute da allenatori e/o collaboratori si specifica che rimangono soggette ad imposta di bollo in quanto emesse dal collaboratore e non dalla associazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.