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Nuove regole per l’esecuzione di opere o servizi (generici e non solo edili) di importo annuo superiore ad Euro 200.000,00

L’art. 4 del DL 124/2019 (in corso di conversione in legge) ha introdotto l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 che prevede, a carico del committente di un’opera o di un servizio (genericamente e quindi NON solo appalti edili), obblighi molto onerosi per limitare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute dei lavoratori impiegati dagli esecutori delle opere.

 Gli obblighi introdotti con il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97, in base agli ultimi emendamenti apportati dalla Commissione Finanze della Camera, sono i seguenti.

→ E’ previsto innanzitutto un ruolo di controllo da parte del committente: nei cinque giorni successivi al termine per il versamento delle ritenute DEVE ricevere dall’impresa esecutrice sia gli F24 quietanzati, a dimostrazione del pagamento delle ritenute per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o per la prestazione del servizio, sia l’elenco nominativo dei medesimi, con il dettaglio per ciascuno delle ore di lavoro prestate, dell’ammontare della retribuzione corrisposta, del dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente e la separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

→ Vi è poi la procedura successiva in caso di inadempimento da parte dell’impresa esecutrice: il committente, in tal caso DEVE sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, o del minore importo dovuto dall’impresa per le ritenute non versate, e DEVE comunicare entro 90 giorni tale inadempimento all’Agenzia delle Entrate competente. Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti a suo carico sarà tenuto a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle medesime.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.

Cordialmente.

Studio Alb Srl