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LA FINANZIARIA 2020

Nei giorni scorsi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la cosiddetta “Legge di Bilancio 2020” contenente una lunga serie di disposizioni di natura fiscale in vigore dal 01/01/2020. Di seguito si fornisce un breve elenco delle principali novità a carattere informativo : vi chiediamo di contattare lo studio per eventuali approfondimenti mirati sugli argomenti che dovessero essere di vostro interesse.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – comma 3

È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12%

dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

 

DEDUCIBILITÀ IMU – comma 4 e 5

Con la modifica dell’art. 3, DL n. 34/2019, è confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi. In sede di approvazione è previsto che quanto sopra è applicabile anche all’IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all’IMIS (vigente in Provincia di Trento).

 

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO – comma 6

È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

 

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS – commi 70 e 176

Dal 01/01/2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per  l’adozione di misure antisismiche e per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico.

 

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 175, lett. a)

E’ confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

 

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO – comma 175, lett. b), n. 1)

E’ confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.

 

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” – comma 175, lett. b), n. 2)

E’ confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili” In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

 

PROROGA “SPORT BONUS” – commi da 177 a 180

È confermata la proroga al 2020 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus” a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

 

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 183

È confermata l’estensione anche al 2020 dell’esenzione IRPEF dei redditi dominicali / agrari

dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei

predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – commi da 184 a 197

In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”. Gli investimenti agevolabili sono : beni materiali nuovi ordinari (quelli che beneficiavano dei super-ammortamenti) beni materiali tabella A e beni immateriali tabella B (che prima prevedevano gli iper-ammortamenti). Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, i cespiti con ammortamenti inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni. Il riconoscimento del credito d’imposta rimane a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

 

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE commi da 198 a 208

E’ introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

 

CREDITO RICERCA E SVILUPPO – comma 209

In sede di approvazione è previsto che il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n.

145/2013 che doveva trovare applicazione anche per il 2020 è, ora, limitato alle spese sostenute

dal 2015 al 2019.

 

“BONUS FORMAZIONE 4.0” – commi da 210 a 217

In sede di approvazione, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” previsto dalla Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020 (con alcune modifiche sostanziali)

 

 “BONUS FACCIATE” – commi da 219 a 224

È confermata l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68. La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo senza limite di spesa.

 

RIPRISTINO ACE – comma 287

È confermata la soppressione già dal 2019 dell’agevolazione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%). Contestualmente dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE disciplinata dalla Finanziaria del 2017.

 

SPESE VETERINARIE – comma 361

E’ previsto l’aumento da da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

 

ESTENSIONE “BONUS EDICOLE” 2020 – comma 393

Il cosiddetto “Bonus edicole”, pari a € 2.000 per il 2020 è esteso agli esercenti attività commerciali non esclusive anche se l’attività non costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune.

 

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO – comma 629

E’ confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente (al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000 e per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

La detrazione spetta per l’intero importo per gli  interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto e/o la costruzione dell’abitazione principale e per le  spese sanitarie.

 

ACCISA GASOLIO COMMERCIALE – comma 630

Come noto, a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima

complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Dal 01/10/2020 l’agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

 

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI – commi 632 e 633

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli, motocicli  e ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte (contratti fino al 30/06/2020 e contratti dl 01/07/2020)

 

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI – comma 677

E’ confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

 

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI – comma 679 e 680

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% sugli oneri indicati all’articolo 15 del TUIR (spese mediche e/o specialistiche, spese frequenza scolastica, spese attività sportive ragazzi, locazioni studenti universitari fuori sede, trasporti pubblici, spese veterinarie, premi assicurativi…) è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario/postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carta di debito e/o di credito).

Le spese regolate per contanti di conseguenza NON potranno essere computate in detrazione sul modello Redditi.

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – comma 690

In sede di approvazione è stata riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2019 e riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020 versando l’imposta sostitutiva dell’8%.

 

REGIME FORFETARIO – commi 691 e 692

È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea

dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario. I limite per rimanere nel regime forfettario sono ricavi / compensi dell’anno precedente inferiori ad euro 65.000 e limite pari ad euro 20.000 relativo alle spese per lavoro.

Rilevanti restrizioni sono state reintrodotte anche per quanto riguarda le cause di esclusione (sono incompatibili i collaboratori familiari, i soci di società di persone e di srl, nonché i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente)

È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi

da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 693 e 694

È confermata la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di  terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi  e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima  e al versamento dell’imposta sostitutiva.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI – comma 695

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili è prevista la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio) per l’applicazione di un’imposta sostituiva del 26% in luogo della tassazione ordinaria.

 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – commi da 696 a 703

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

 

IVIE / IVAFE – commi 710 e 711

E’ prevista, a decorrere dal 2020, l’estensione dell’IVIE e dell’IVAFE agli enti non commerciali e alle società semplici / equiparate che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all’estero.

 

ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI – commi da 784 a 815

È confermata, dall’1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute

agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali) prevedendo un accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione di tributi degli enti locali.

In assenza di un’apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l’Ente potrà concedere la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili a seconda dell’importo complessivamente dovuto.

 

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”

E’ prorogato nel 2020 del c.d. “Bonus verde”, ossia la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, la realizzazione di recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Merita sottolineare, infine, che NON è stata riproposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

 

RINNOVO PARCO VEICOLARE IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI – commi da 113 a 117

In sede di approvazione è previsto, per il 2020, un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale, finalizzato ad accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti.

L’agevolazione in esame riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1 al 30.9.2020 finalizzati alla radiazione, per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino a Euro 4 adibiti al trasporto di passeggeri con acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli nuovi / adibiti ai predetti servizi.

La nuova agevolazione, compresa tra € 4.000 / € 40.000 per ciascun veicolo, non è cumulabile con altre agevolazioni relative alla medesima tipologia di investimenti.

 

CREDITO D’IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI – comma 118

In sede di approvazione, al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è introdotto uno specifico credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, per le spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.

 

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE – comma 123

In sede di approvazione è istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti “Industria 4.0”.

 

COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI – comma 225

Gli imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135, C.c., che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura nel limite del 10% del volume d’affari a favore di altri imprenditori agricoli florovivaistici determinano il relativo reddito applicando il coefficiente di redditività del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate / soggette a registrazione ai fini IVA.

 

PROROGA SABATINI-TER – commi da 226 a 229

È confermato il riconoscimento di un’integrazione alla spesa per il periodo 2020 – 2025 ai fini della

proroga dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” consistente nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti/processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

 

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO – comma 319

È confermata la proroga fino al 31.12.2020 del credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

 

BONUS BEBÈ – comma 340

È confermato il riconoscimento dell’assegno anche per ogni figlio nato / adottato dal 01/01 al 31/12/2020, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE (da 960 a 1.920 euro annuali) L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

 

BONUS “ASILO NIDO” – comma 343

È confermato, con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il riconoscimento “a regime” (e non più quindi

solo per determinate annualità) del bonus c.d. “asilo nido”, ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico/privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

 

CONSERVATORI DI MUSICA – commi 346 e 347

A decorrere dal 2021, è possibile detrarre ai fini IRPEF, per un importo non superiore ad euro 1.000,00 le spese sostenute  da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

 

ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO – commi 355 e 356

È confermato che a decorrere dal 2020 l’esenzione dal pagamento del canone RAI è applicabile ai soggetti  di età pari o superiore ai 75 anni  con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello del coniuge) non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf/badanti / collaboratori domestici). Tale agevolazione è limitata all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

 

BONUS CULTURA 18ENNI – comma 357 e 358

È confermato anche per il 2020 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 503

È confermato l’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP  di età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2020.

 

SPESE PER IMPIANTI COLTURE ARBOREE PLURIENNALI – comma 509

In sede di approvazione è previsto che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile ex art. 108, comma 1, TUIR per il 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20%, con esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni.

 

OLEOTURISMO – commi 513 e 514

Dal 01/01/2020 le disposizioni in materia di enoturismo sono estese alle attività di oleoturismo.

In particolare con il termine oleoturismo si intendono “tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione”.

 

REVISIONE WEB TAX – comma 678

È confermata la revisione della disciplina della c.d. “web tax”, applicabile agli esercenti attività d’impresa che realizzano congiuntamente ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni  e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

 

CONTRASTO ALL’EVASIONE E ANALISI DEL RISCHIO – commi da 681 a 686

È confermato che per le attività di analisi del rischio di evasione l’Agenzia possa avvalersi, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali dei contribuenti, di tecnologie, elaborazioni ed interconnessioni con altre banche dati (tra cui l’Archivio dei rapporti finanziari), al fine di individuare criteri utili all’emersione di posizioni di maggior rischio da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.

 

DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO – commi 714 e 71

Le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento / altre attività immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili con percentuali diverse per gli anni dal 2019 al 2029.

 

IVA IMBARCAZIONI DA DIPORTO – commi 725 e 726

In sede di approvazione è previsto che, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, non imposizione o distorsione della concorrenza ai fini IVA, il luogo della prestazione di servizi di locazione, anche in leasing, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori dell’UE se mediante adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione/fruizione del servizio al di fuori dell’UE. La suddetta disposizione è applicabile alle operazioni effettuate dall’1.4.2020.

 

PREU – commi da 731 a 735

In sede di approvazione è previsto l’aumento al 20% delle percentuali del  PREU (Prelievo Unico Erariale) relativo alle vincite superiori ai 200 euro effettuate tramite gli apparecchi da intrattenimento e alle vincite superiori ai 500,00 euro delle lotterie nazionali ed estrazione istantanea (gratta e vinci, superenalotto, Win for Life …)

 

UNIFICAZIONE IMU – TASI – commi da 738 a 783

È confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell’Imposta Unica Comunale (UIC) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI). In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le “vecchie” IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente. Resta ferma l’autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

 

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

A decorrere dal 2022 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa / lavoro autonomo mentre è indeducibile ai fini IRAP.

Per il 2020 / 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.