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Obblighi informativi delle sovvenzioni / contributi pubblici

In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dalla Legge n. 124/2017 le società di capitali sono tenute a fornire alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati:

  • nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio, se redatto in forma ordinaria;
  • per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

La pubblicazione delle informazioni tramite quest’ultima modalità interessa anche:

  • associazioni / fondazioni / ONLUS;
  • coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
  • altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195, C.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi).

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione di uno specifico regime sanzionatorio, che risulta sospeso per il 2021 ad opera di un emendamento introdotto dal DL n. 52/2021.

VANTAGGI ECONOMICI DA SEGNALARE

  • Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (secondo il criterio di cassa), dalle pubbliche amministrazioni (Stato, Regioni, Provincie, Comuni) e da altri soggetti (tra cui Enti pubblici economici, Ordini professionali, società di controllo pubblico).
  • Di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a € 10.000. Tale limite va inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non riferito alle singole erogazioni.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL SITO INTERNET

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • denominazione del soggetto erogante
  • somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
  • data di incasso
  • causale

REGIME SANZIONATORIO

A partire dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione:

  • della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
  • della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.

È richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione / amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all’adempimento in esame.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e indicazioni.

Studio Alb Srl

Qui la circolare in pdf