Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2024 del c.d. decreto “Milleproroghe” è stata prorogato FINO AL 31/03/2025 il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali (OBBLIGO DAL 01/04/2025)
Malgrado la norma nella sua formulazione originaria, lasciasse intendere che si fosse in presenza di un provvedimento la cui efficacia avrebbe dovuto essere temporanea (“Per il periodo d’imposta 2019…”), si è assistito nel corso degli anni ad una serie di differimenti che dovrebbero avere termine nel 2025.
Il divieto di fatturazione elettronica è prorogato quindi fino al 31 marzo 2025. Permarrà il divieto di emettere fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati vanno inviati.
Il divieto è da intendersi esteso, per il primo trimestre 2025, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
La misura tiene conto dei rilievi mossi dal Garante della Privacy che già pochi giorni prima dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica fra privati aveva sottolineato come sussistessero ampie criticità in ordine ai documenti relativi alle prestazioni sanitarie, in considerazione del fatto che, comportando il trattamento di dati sulla salute, essi rendono esplicite informazioni che, di regola, non assumono rilevanza ai fini fiscali.
Il divieto opera soltanto nell’ambito delle prestazioni B2C (il committente è un privato) e non nei rapporti B2B (il committente non è un privato).
Tuttavia, anche in questa circostanza occorre porre in essere alcune cautele. Il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali porta a ritenere che in caso di prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vadano inseriti in fattura
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale informazione non è compresa fra le indicazioni di natura obbligatoria (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione).
Pertanto, al fine di rispettare, da un lato, l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B e, dall’altro, la tutela dei dati personali, le parti sono tenute ad “adottare tutti gli accorgimenti necessari” al fine di non riportare, all’interno della fattura, dati che non siano richiesti dalla legislazione.
Restano fino al 31/03/2025 alcuni dubbi in ordine ai profili sanzionatori correlati al mancato rispetto del divieto, in quanto non sempre risulta agevole la nozione di “prestazioni sanitarie”.
L’errata qualificazione dell’operazione potrebbe paradossalmente portare a due differenti violazioni. Da un lato, l’emissione di una fattura in formato elettronico (in luogo di quello cartaceo), comporterebbe l’applicazione delle sanzioni per violazione delle disposizioni in tema di privacy; dall’altro, la scelta del formato cartaceo (invece di quello elettronico via SdI), equivarrebbe alla mancata emissione del documento.
Si attendono come sempre ulteriori informazioni dall’agenzia delle entrate per inquadrare al meglio il nuovo adempimento, con la conferma dell’obbligo dal 01/04/2025 o l’ennesima proroga.
Nel frattempo, vi consigliamo di contattare il vostro fornitore Hardware per implementare per tempo il programma di fatturazione con gli invii telematici allo SDI.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre variazioni e/o indicazioni
Cordialmente
Studio A.L.B. srl
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