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Obbligo indicazione targa nella fattura elettronica per caro petrolio

Come noto, la Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo in particolare che la stessa sarà obbligatoria dall’1.7.2018 per:

  • gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
  • le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Recentemente l’Agenzia delle Dogane con la Nota 7.6.2018, n. 64837/RU è intervenuta fornendo un importante chiarimento in merito all’obbligo di indicare nella fattura la targa del veicolo.

LA NOTA DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

Nella citata Nota n. 64837/RU l’Agenzia delle Dogane rammenta innanzitutto che al fine di poter beneficiare dell’agevolazione “caro petrolio” è necessario rispettare:

 le condizioni di consumo di cui all’art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/95;

 le disposizioni di cui al DPR n. 277/2000, che impongono, tra l’altro, l’invio telematico all’Agenzia delle Dogane dell’apposita istanza entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento nella quale indicare (nel quadro A-1) la targa degli automezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività di trasporto.

Ne consegue che i gestori di impianti di distribuzione sono obbligati ad emettere fattura su richiesta degli esercenti attività di trasporto con l’indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.

Si rammenta che il predetto beneficio è riconosciuto agli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in conto proprio che per conto terzi, relativamente alla spesa sostenuta per il rifornimento di carburante di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.