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Bando Impresa Sicura di Invitalia – Agevolazioni alle imprese per l’acquisto di mascherine e dpi, domande al via dal 11 maggio

L’articolo 63 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto l’erogazione di un premio di 100,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria azienda nel mese di MARZO 2020. I lavoratori interessati, secondo quanto disposto dall’art. 63, sono:  i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del T.U. delle imposte sui redditi;  che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente inferiore a 40.000 euro; Il premio spettante è pari a 100,00 euro da rapportare al numero dei SOLI GIORNI SVOLTI presso la propria sede di lavoro nel mese di MARZO 2020. In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, ha precisato che il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi, congedi, cassa integrazione, ecc.). Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e viene corrisposto in via automatica dai sostituti di imposta a partire dalla retribuzione del mese di aprile e comunque entro fine anno. I datori di lavoro provvedono a recuperare il premio erogato attraverso la compensazione sul modello F24 scomputandolo dai versamenti dovuti. Ai fini dell’erogazione del premio, per poter stabilire l’importo esatto da erogare al singolo dipendente, siamo a richiedere di restituirci compilata da ogni dipendente la dichiarazione allegata alla presente circolare. Si prega di far pervenire la documentazione il prima possibile o allegata alle presenze di aprile 2020. Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.