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I nuovi obblighi per le ritenute fiscali negli appalti

A decorrere dal 01° gennaio 2020, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito in legge n. 157/2019 ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni per committenti, appaltatori e subappaltatori.

In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi:

 

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,
  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
  • caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

 

è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento F24 relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.

 

Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo committente, indicando le ritenute fiscali dei soli lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali.

Inoltre, entro 5 giorni lavorativi successivi dalla scadenza di pagamento del modello F24, dovranno trasmettere al committente:

  • le deleghe di pagamento;
  • un elenco nominativo dei lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese precedente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno in esecuzione dell’opera, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata alla prestazione nonché il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente.

 

Gli obblighi finora descritti non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici comunicano, al committente, di possedere, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i seguenti requisiti:

  • esistenza in attività da almeno 3 anni;
  • regolarità con gli obblighi dichiarativi;
  • versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi a imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamenti siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

A questa comunicazione bisogna allegare una certificazione che attesti la sussistenza di questi requisiti , il DURF “Documento unico di regolarità fiscale”. Quest’ultima è messa a disposizione alle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal terzo giorno lavorativo ed ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio. Le imprese che possiedono questi requisiti possono compensare le ritenute con i propri crediti fiscali.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non provveda alla trasmissione di quanto indicato sopra, oppure non esegua il versamento delle ritenute, il committente ha l’obbligo di sospendere i pagamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera, oppure per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto a quanto indicato nella documentazione trasmessa.

In caso di mancata richiesta da parte del committente all’appaltatore/subappaltatore delle deleghe di pagamento e:

  • mancata sospensione del pagamento dei corrispettivi nei casi di inadempienze
  • mancata segnalazione ad Agenzia Entrate

il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

 

L’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili, ha pubblicato sul proprio sito internet un’autocertificazione per l’esclusione dalla nuova disciplina sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti da consegnare al committente o all’appaltatore e uno schema di sintesi dei controlli che questi ultimi devono svolgere in merito alla documentazione che l’impresa che esegue i lavori trasmette.

Si allega per opportuna conoscenza:

  • il fac-simile di autocertificazione da trasmettere ai propri committenti.

In merito al presente documento, va ricordato che, sebbene non espressamente prevista dalla vigente normativa, con tale attestazione l’impresa esecutrice dei lavori può dichiarare sotto la propria responsabilità che non ricade nella previsione dell’art. 17-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto il lavoro in oggetto è caratterizzato da:

  • non prevalente utilizzo di manodopera, tenuto conto che il rapporto tra retribuzione lorda riferita ai lavoratori dipendenti e assimilati impiegati nell’esecuzione dell’opera/del servizio e il prezzo complessivo della/o stessa/o è di importo inferiore al 50%;
  • utilizzo di beni strumentali:
  • di proprietà di soggetto diverso dal committente e a quest’ultimo non riconducibili in alcun modo;
  • di proprietà del committente in via occasionale;
  • di proprietà del committente ma non indispensabili per l’esecuzione dell’opera/del servizio.
    • uno schema che riepiloga in sintesi i controlli che il committente deve effettuare sulla documentazione che l’impresa esecutrice ha trasmesso.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.