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NOVITA’ PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE USO PRIVATO

Si segnalano alle ditte interessante le prossime scadenze in materia:

• a partire dal 1° gennaio 2021, coloro che hanno impianti dotati di serbatoi superiori a 5 m3 ed inferiori a 10 m3, devono essere DOTATI DI LICENZA FISCALE PER DISTRIBUTORE MINORE E OBBLIGATI ALLA TENUTA SEMPLIFICATA DEL REGISTRO DI CARICO-SCARICO per la contabilizzazione dei prodotti petroliferi. A tal proposito si evidenzia che la domanda per il rilascio della suddetta licenza fiscale deve essere inoltrata all’Agenzia delle Dogane di Trento e registri di carico-scarico devono essere conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima annotazione.

• entro il 18 settembre 2022 coloro che hanno installato serbatoi fuori terra con bacino di contenimento pari al 50% (conformi al vecchio DM 19 marzo 1990 abrogato dal DM 22 novembre 2017), dovranno ADEGUARE IL BACINO DI CONTENIMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA (pari al 110%) pena la decadenza dell’autorizzazione;

• tutti i titolari di impianti di distribuzione di carburante dovranno provvedere a TRASMETTERE LA CERTIFICAZIONE DEL TECNICO ABILITATO CHE ATTESTA LA CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO a quanto autorizzato a suo tempo DECORSI 18 ANNI DALL’ULTIMO COLLAUDO, come previsto dall’art. 75 comma 11 della l.p. 17/2010.

Infine si ricorda l’obbligo di inviare entro il 31 marzo 2021 la COMUNICAZIONE RELATIVA AI QUANTITATIVI DI CARBURANTE EROGATO NEL CORSO DELL’ANNO 2020, anche qualora, per qualunque motivo, l’erogato fosse pari a zero.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.