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I TERMINI DI EMISSIONE E TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Si riportano di seguito le regole riguardanti i termini di emissioni delle fatture elettroniche in vigore dal 1^luglio 2019 insieme al regime sanzionatorio collegato.
Il termine di emissione della fattura elettronica dipende dal tipo di fattura emessa:
 Fattura elettronica immediata
 Fattura elettronica differita
Con riguardo alle fatture elettroniche si ricorda che la fattura si intende emessa solo se è stata trasmessa al SDI e non è stata scartata da quest’ultimo.

EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA
La fattura elettronica immediata accompagna il bene o certifica il compenso percepito per un servizio reso. La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, stabilito ai sensi dell’art. 6 del DPR n 633/72.
In particolare, per le cessioni di beni al momento della spedizione / consegna dei beni, per le prestazioni di servizi al momento del pagamento.

EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA
La fattura differita, può essere emessa per cessioni di beni e prestazioni di servizi, in alternativa alla fattura immediata. Essenzialmente la fattura differita si discosta dalla tradizionale fattura dalla data di emissione rispetto alla consegna dei beni o dal termine dell’erogazione di un servizio e dal loro pagamento. Questa tipologia di fattura costituisce una importante semplificazione per le imprese, perché permette di riepilogare in un unico documento fiscale i pagamenti eseguiti nel mese solare da un dato cliente.
La fattura differita dev’essere emessa e registrata entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti / consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate.
Sarà comunque necessario indicare il mese di riferimento per la prestazione, infatti legalmente l’operazione rientrerà nella liquidazione periodica del mese di riferimento e l’IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo.

TARDIVA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA: IL REGIME SANZIONATORIO
A partire dall’1.1.2019, a fronte della tardiva emissione della fattura si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. n 471/97, corrispondente a un importo, per ciascuna violazione:
– Fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro);
– Da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tardiva emissione della fattura che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo rappresenta una violazione formale per la quale si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da 250 a 2.000 euro).
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso. In estrema sintesi, l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
– 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
– 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
– 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
– 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

FATTURE A CAVALLO D’ANNO
Siamo a ricordare che per poter detrarre l’iva nell’ultima liquidazione dell’anno (dicembre o 4 trimestre 2020) le fatture devono avere data documento e data di consegna a SDI entro il 31/12/2020
Ci potranno quindi essere queste due situazioni per le fatture di acquisto di dicembre 2020:
 Fatture di acquisto aventi data documento 2020 e consegnate a SDI nel 2020 : si possono inserire nella liquidazione IVA di dicembre/quarto trimestre 2020
 Fatture di acquisto aventi data documento 2020 consegnate a SDI nel 2021 ; si potranno registrare
SOLO NEL 2021 e di conseguenza l’IVA NON si potrà inserire nella liquidazione iva di dicembre/quarto trimestre 2020
Sarà quindi vostra cura richiedere PER TEMPO l’emissione e la consegna a SDI delle fatture di dicembre (e la successiva consegna su fattura SMART) per poter scalare la relativa IVA.
In riferimento alle fatture che dovrete emettere Voi ai vostri clienti vale la stessa regola quindi per poter essere certi che arrivino ai clienti entro il 31/12/2020 vanno emesse per tempo (ci vogliono almeno 5 giorni di calendario per le consegne).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e raccomanda particolare attenzione ai termini per non incorrere nelle sanzioni sopra descritte.