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Esonero contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato e tempo determinato stagionali del turismo

L’art. 6 del DL n. 104 del 14.08.2020, ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, effettuate dal 15/08/2020 al 31/12/2020, (ad esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. L’art.7 del medesimo DL estende l’esonero anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
La circolare Inps n. 133 del 24/11/2020 detta le indicazioni per l’incentivo.
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni effettuate nel periodo dal 15/08/2020 al 31/12/2020:
– a tempo indeterminato, per tutti i settori a ed esclusione di quello agricolo – numero 6 MESI DI ESONERO;
– a tempo determinato o con contratto stagionale SOLO per il settore del TURISMO e degli stabilimenti termali –
numero 3 MESI DI ESONERO;
– le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, purché effettuate
entro il periodo dal 15/08/2020 al 31/12/2020 – numero 6 MESI DI ESONERO.
Sono esclusi dallo sgravio:
– i contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia;
– i contratti di lavoro domestico;
– i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.
La circolare INPS ricorda che per l’accesso al beneficio sono richiesti:
– il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi previste nell’articolo 31 del decreto legislativo 150/2015;
– l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei
lavoratori;
– la regolarità del DURC;
– il rispetto degli accordi collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei davori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (euro
8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti in corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a
riferimento la soglia giornaliera di euro 21,66 (euro 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per beneficiare dell’esonero deve essere fatta domanda all’Inps che calcola l’importo dell’incentivo spettante in base
all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.