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Lotteria degli scontrini: novità e adempimenti

Rinviata di un mese la lotteria degli scontrini, uno strumento introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 creato
per promuovere l’uso della moneta elettronica. Il suo avvio è stato più volte rinviato e la partenza prevista
è ora il 1° febbraio 2021.

Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi con
strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito, carta di debito) per i quali è rilasciato un
documento commerciale (il vecchio “scontrino”) mediante un registratore telematico o la procedura web
messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

I cittadini dovranno dotarsi di un “codice lotteria” ovvero un codice alfanumerico, composto da 8 caratteri
associato al codice fiscale del consumatore in maniera univoca e casuale, rilasciato sul portale predisposto
dall’Agenzia delle dogane e monopoli. Il codice lotteria dovrà essere esibito all’esercente prima
dell’emissione dello scontrino.

Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà
diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro.
Alle estrazioni della lotteria cashless partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i
venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.

I PREMI PER GLI ESERCENTI
Per gli esercenti sono previsti i seguenti premi:
• per le estrazioni settimanali, 15 premi da 5.000 euro ciascuno
• per le estrazioni mensili, 10 premi da 20.000 euro ciascuno
• per l’estrazione annuale, un premio da 1.000.000 di euro

COSA DEVE FARE L’ESERCENTE: I 3 PASSI PER ESSERE PRONTI A PARTECIPARE E FAR
PARTECIPARE ALLA LOTTERIA
1. Verificare con il fornitore da cui ha acquistato il registratore telematico – RT che il software di
quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria.
2. Consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat,
Satispay, ecc.) e collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico.
3. Dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il
codice lotteria che verrà mostrato dal cliente.

ACQUISIZIONE DEL CODICE LOTTERIA DEL CLIENTE E TRASMISSIONE DEI DATI
Prima di emettere lo scontrino, l’esercente – al momento della registrazione dell’operazione sul
registratore telematico (o sulla procedura web dell’Agenzia) – deve memorizzare anche il “codice lotteria”
che il cliente mostra al momento dell’acquisto cashless di importo pari o superiore a 1 euro.
Si tratta, in sostanza, di scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore
telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore stesso), memorizzare i dati dell’operazione, accettare il
pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il documento
commerciale. Su quest’ultimo, pertanto, dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che
l’evidenza dell’importo pagato in modalità elettronica.
Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmette i dati al sistema della lotteria (gestito
dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli).
Per permettere la partecipazione alla lotteria, l’esercente deve avere un registratore telematico con il
software aggiornato e deve accettare pagamenti elettronici, con il classico Pos o altri sistemi omologati.
Non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il consumatore richiede
all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per
esempio, gli acquisti di prodotti sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici, eccetera).

Lo Studio invita i clienti a contattare per tempo il proprio fornitore di RT e procedere con gli aggiornamenti
necessari.