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Bozza Legge Finanziaria 2021 – articolo 199 memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

In attesa della pubblicazione della versione definitiva della nuova Legge Finanziaria riportiamo copia della bozza dell’articolo 199 con oggetto memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi con particolare riferimento alle nuove sanzioni in vigore dal 01/01/2021.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – Art. 199
Sono apportate alcune modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non
corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei
corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere
dall’1.1.2021.

MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE – comma 1
Dall’1.1.2020 è generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto/soggetti assimilati di cui all’art.
22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia
delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:
– certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.
In luogo di detti documenti è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;
– annotazione nel registro dei corrispettivi
Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che
certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento
dell’ultimazione dell’operazione.

SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI – commi 2 e 3
Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90%
dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso in caso di:
–  mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
– memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Sul punto la citata Relazione illustrativa evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei
corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale
locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e
omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.
La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri
(“infedele”) sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica
sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione/trasmissione)
dell’adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione
tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

NB La sanzione non può essere inferiore a € 500,00

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.
Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione
o l’omessa verifica periodica del RT è punita con sanzione da € 250 a € 2.000.
Nel caso in cui:
– l’omessa / tardiva trasmissione;
– la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;
dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di
euro 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.