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BENEFICIARI DEL 5xmille

I soggetti beneficiari del contributo del 5‰ IRPEF devono redigere, entro 1 anno dal ricevimento, un apposito RENDICONTO, accompagnato da una relazione illustrativa, nel quale va riportato, con “chiarezza” l’effettivo impiego delle somme ricevute.

Il rendiconto con la relativa relazione deve essere inviato:

  • soltanto se l’importo percepito è pari o superiore a € 20.000;
  • al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
  • entro 30 giorni dal termine per la redazione del rendiconto stesso.

ATTENZIONE!

Gli enti che hanno incassato un contributo inferiore a € 20.000 sono tenuti a redigere e conservare, per 10 anni, il rendiconto e la relazione, ma non hanno l’obbligo di presentarli, “salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione”.

Si ricorda che:

  •  le somme ricevute a titolo di 5‰ IRPEF relativamente agli anni 2018 e 2019 devono essere utilizzate e rendicontate entro i termini ordinari – 12 mesi;
  • gli enti beneficiari possono disporre di un tempo più ampio (ulteriori 12 mesi) per l’utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate. Una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla percezione) gli enti dovranno inviare al Ministero il modello di rendicontazione dell’accantonamento con una relazione dettagliata delle spese.

ISCRIZIONE ELENCO 5XMILLE IRPEF 2021

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente illustrato le modalità e i nuovi termini previsti per accedere al riparto del 5‰ IRPEF 2021 da parte degli enti di volontariato / associazioni sportive dilettantistiche.

Sono tenuti alla presentazione della domanda per l’accreditamento al riparto del 5‰ IRPEF 2021 soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell’elenco permanente.
La domanda va presentata:

  • all’Agenzia delle Entrate, per gli enti del volontariato tramite l’apposito applicativo disponibile sul relativo sito Internet;
  • al CONI, per le associazioni sportive dilettantistiche utilizzando l’apposito modulo e il software disponibile sul sito Internet del CONI / Agenzia delle Entrate

dall’8.3 al 12.4.2021

A seguito della presentazione della domanda:

  • entro il 20.4.2021 saranno pubblicati, sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi provvisori per gli enti

    di volontariato / associazioni sportive dilettantistiche;

  • entro il 30.4.2021 il legale rappresentante può segnalare gli eventuali errori rilevati nell’elenco;
  • entro il 10.5.2021 sarà pubblicato l’elenco aggiornato dei soggetti iscritti depurato degli errori segnalati.

     

MODELLO EAS

Entro il prossimo 31 marzo 2021 gli Enti non commerciali dovranno provvedere ad inviare il modello EAS per le variazioni intervenute nel 2020page2image55540928

Le variazioni che NON DEVONO essere comunicate con l’invio di un nuovo Modello EAS
L’obbligo di presentazionedel Modello EASnon sussiste se nella sezione del rappresentante legale (prevista nel modello) si sono verificate le variazioni contraddistinte dai punti: 20 (ammontare delle sponsorizzazioni) – 21 (utilizzo di messaggi pubblicitari) – 23 (ammontare della media delle entrate negli ultimi 3 es.) – 24 (numero associati) – 30 (ammontare erogazioni liberali ricevute) – 31 (ammontare contributi pubblici ricevuti) – 33 (manifestazione per la raccolta fondi).
Anche le variazioni già oggetto di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso i modelliAA5/6 e AA7/10(variazione sede, denominazione, tipologia di ente, Rappresentante legale) escludono dall’obbligo dell’invio di un nuovo Modello EAS.

Le variazioni che DEVONO essere comunicate con l’invio di un nuovo Modello EAS
Di seguito si elencano alcune casistiche particolari di “variazione dati” che rendono obbligatorio l’invio di un nuovo modello EAS:

  • Locazione dei locali in cui si esercita l’attività: se nel modello precedente non era indicata tale opzione, che poi si è verificata nell’anno 2020, occorre provvedere all’invio di un nuovo modello;
  • Assunzione di un amministratore come dipendente o utilizzo personale dipendente: anche tale casistica, se variata rispetto al modello precedente, rende necessario l’invio del modello;
  • Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione: se nel periodo 2020 l’Ente percepisce proventi da attività di sponsorizzazione occorre presentare il modello;
  • Associazione che nel modello EAS precedente ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario “OCCASIONALE”: se nel 2020 l’Ente percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione “abituale” occorre ripresentare il modello;
  • Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi: se nell’esercizio 2020 ha organizzato una manifestazione deve ripresentare il modello;
  • Ente che ha ampliato nel corso del 2020 le finalità istituzionali contenute nello statuto; in presenza di tale modifica occorre presentare un nuovo Modello EAS.

“BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE”

Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore ha previsto per il 2020, un’agevolazione, c.d. “Bonus sponsorizzazioni sportive”, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nel settore sportivo.

L’agevolazione interessa le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, a favore di uno dei seguenti soggetti:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
  • società sportive professionistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
  • società sportive iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
  • associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il beneficio non spetta:

  • alle persone fisiche private;
  • per gli investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.

Per accedere all’agevolazione è necessario che:

  • l’investimento sia stato effettuato nel periodo 1.7 – 31.12.2020.
  • l’importo complessivo dell’investimento non sia inferiore a € 10.000.
  •  i soggetti destinatari dell’investimento abbiano conseguito ricavi 2019: superiori a € 150.000  inferiori a € 15 milioni.

Inoltre, per gli investimenti a favore di società sportive professionistiche / società o associazioni sportive dilettantistiche, tali soggetti sono tenuti a certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

Le spese oggetto dell’agevolazione devono:

  • essere pagate tramite versamento bancario / postale o altri mezzi diversi dal contante;
  • risultare da apposita attestazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti: Presidente del Collegio sindacale del soggetto richiedente; Revisore legale iscritto all’apposito Registro; Dottore commercialista, Consulente del lavoro, Responsabile del CAF. page3image55551936

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.

Studio Alb Srl

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