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Congedi COVID 2021 per genitori lavoratori dipendenti e autonomi – DL 30 del 13.03.2021

Il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 30 il 13 marzo 2021, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid 19, introducendo misure restrittive per la circolazione delle persone e disponendo la sospensione della didattica in presenza. Per compensare i disagi delle famiglie, il decreto regola congedi e bonus da riconoscere a uno dei due genitori per offrire un sostegno in questo momento di difficoltà.

Le misure previste dal decreto sono riservate ai genitori lavoratori dipendenti e autonomi che si dovessero trovare a fronteggiare una delle seguenti casistiche:

  1. sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  2. infezione da SARS Covid-19 del figlio;
  3. quarantena del figlio disposta dalla ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Misure per lavoratori dipendenti:

Se il figlio convivente è minore di 14 anni, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore potrà richiedere un congedo indennizzato a carico INPS, pari al 50% della retribuzione percepita.
Se il figlio convivente abbia un’età compresa tra 14 e 16 anni qualora la mansione svolta dal genitore dipendente non sia compatibile con la modalità di lavoro agile, il lavoratore potrà richiedere un periodo di astensione dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità.

Se il figlio convivente è minore di 16 anni il genitore lavoratore dipendente può richiedere di lavorare in modalità agile per un periodo corrispondente che copra, in tutto o in parte, la durata dell’evento.

Misure per lavoratori autonomi:

Per i lavoratori autonomi, per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il personale dipendente del settore sanitario, sia pubblico che privato è possibile richiedere, per i soli figli conviventi di età inferiore a 14 anni, uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite di 100 euro settimanali complessivi.

Il bonus verrà erogato mediante il libretto famiglia operando sull’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali presente sul portale INPS.
In alternativa, il bonus potrà essere impiegato per centri estivi, servizi per l’infanzia o socio- educativi territoriali o servizi integrativi per prima infanzia.

Tale sostegno potrà essere riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS ma sarà necessario un passaggio da parte delle rispettive Casse Previdenziali.

Le nuove tutele sono fruibili da uno solo dei genitori, in relazione allo stesso figlio minore che si trova in una delle tre situazioni descritte.
Non possono essere richieste da un genitore se l’altro lavora in modalità agile, se fruisce del bonus baby sitting, se fruisce del congedo Covid al 50% oppure se è disoccupato o se è momentaneamente fermo dal lavoro in quanto la prestazione è sospesa ed è beneficiario di ammortizzatore sociale.

Il congedo per lavoratori dipendenti può essere fruito nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021. Eventuali periodi di congedi parentali fruiti dai genitori a partire dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto n. 30/2021 – ossia 13 marzo 2021 – precedentemente richiesti per una delle tre casistiche per le quali spetta il possono essere convertiti, su richiesta, nel nuovo congedo indennizzato al 50% e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Tutte le misure sono valide fino al 30 giugno 2021.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e indicazioni.

Studio ALB SRL

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