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Riammissione in servizio dei lavoratori dopo l’ assenza per malattia da COVID -19

Il Ministero della Salute, con la circ. n. 15127 del 12/04/2021, fornisce indicazioni ai datori di lavoro e ai dipendenti con riguardo alla riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia COVID-19 e alla certificazione che il lavoratore stesso deve produrre al datore di lavoro, alla luce del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato lo scorso 6 aprile 2021.

Nel dettaglio, la circolare distingue le seguenti diverse fattispecie:

1) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In questo caso, indipendentemente dalla durata della malattia, il medico competente, se nominato, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi.

2) Lavoratori positivi sintomatici

In questo caso i lavoratori possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. Il rientro è comunque subordinato a un test molecolare negativo effettuato dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

3) Lavoratori positivi asintomatici

In questo caso il rientro è possibile dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività. Anche in questo caso è necessario un test molecolare negativo.

4) Lavoratori positivi a lungo termine

In caso di lavoratori positivi a lungo termine (oltre il ventunesimo giorno), potranno essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

5) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore è riammesso in servizio dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e essersi sottoposto al tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone molecolare negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente, casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e indicazioni.

Studio Alb Srl

Circolare riammissione in servizio ministero della salute

Circolare Studio in formato pdf