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Modello EAS variazioni anno 2021 in scadenza il 31 marzo 2022

Entro il prossimo 31 marzo 2022 gli Enti non commerciali dovranno provvedere ad inviare il modello EAS per le variazioni intervenute nel 2021.

Le variazioni che NON DEVONO essere comunicate con l’invio di un nuovo Modello EAS

L’obbligo di presentazione del Modello EAS NON sussiste se nella sezione del rappresentante legale (prevista nel modello) si sono verificate le variazioni contraddistinte dai punti:

20 (ammontare delle sponsorizzazioni)
21 (utilizzo di messaggi pubblicitari)
23 (ammontare della media delle entrate negli ultimi 3 es.) 24 (numero associati)
30 (ammontare erogazioni liberali ricevute)
31 (ammontare contributi pubblici ricevuti)
33 (manifestazione per la raccolta fondi)

Anche le variazioni già oggetto di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso i modelli AA5/6 e AA7/10 (variazione sede, denominazione, tipologia di ente, Rappresentante legale) escludono dall’obbligo dell’invio di un nuovo Modello EAS

Le variazioni che DEVONO essere comunicate con l’invio di un nuovo Modello EAS

Di seguito si elencano alcune casistiche particolari di “variazione dati” che rendono obbligatorio l’invio di un nuovo modello EAS:

  • Locazione dei locali in cui si esercita l’attività: se nel modello precedente non era indicata tale opzione, che poi si è verificata nell’anno 2021, occorre provvedere all’invio di un nuovo modello;
  • Assunzione di un amministratore come dipendente o utilizzo personale dipendente: anche tale casistica, se variata rispetto al modello precedente, rende necessario l’invio del modello;
  • Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione: se nel periodo 2021 l’Ente percepisce proventi da attività di sponsorizzazione occorre presentare il modello;
  • Associazione che nel modello EAS precedente ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario “OCCASIONALE”: se nel 2021 l’Ente percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione “abituale” occorre ripresentare il modello;
  • Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi: se nell’esercizio 2021 ha organizzato una manifestazione deve ripresentare il modello;
  • Ente che ha ampliato nel corso del 2021 le finalità istituzionali contenute nello statuto; in presenza di tale modifica occorre presentare un nuovo Modello EAS.

Cogliamo l’occasione per ricordare che i soggetti beneficiari del contributo del 5 PER 1000 dell’IRPEF devono redigere, entro 1 anno dal ricevimento, un apposito RENDICONTO, accompagnato da una relazione illustrativa, nel quale va riportato, con “chiarezza” l’effettivo impiego delle somme ricevute.

Nel caso fosse necessario presentare il modello EAS per variazioni intervenute nell’anno 2021 vi chiediamo di contattare lo studio e inviare tutta la documentazione a supporto ENTRO IL 18 MARZO P.V.
Cordialmente

Studio ALB Srl

Qui la circolare in PDF