Dimensione testo-+=

Dal 28 maggio indicazione del CCNL in contratti e fatture per bonus edilizi

Per i lavori che iniziano dal 28.5.2022, l’articolo 1 comma 43-bis della Legge 234/2021 prevede che per beneficiare delle detrazioni per interventi “edilizi” venga indicato il contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Il nuovo adempimento riguarda i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 DL 34/2020 nonché quelli previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”) nel caso in cui le opere siano di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro.

L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti. Le imprese prive di dipendenti, così come il singolo artigiano privo di dipendenti, quindi, non rientrano nei casi per i quali è richiesta l’indicazione del CCNL applicato, anche ove i lavori edili siano di importo superiore a 70.000 euro.

Nella FAQ n. 2 del 3.5.2022 della CNCE (Commissione nazionale paritetica delle casse edili) peraltro, è stato ritenuto che le norme non si devono applicare alle imprese che, pur eseguendo prestazioni che possono beneficiare dei bonus edilizi, non applicano il CCNL del settore edile (ad esempio, metalmeccanico).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.

Cordialmente

Studio ALB Srl

Qui la circolare in PDF