Dimensione testo-+=

Non accettare pagamenti con carte sarà sanzionato dal 30 giugno 2022

A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si dovrebbe applicare nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Stando alla bozza circolata, è questa una delle novità contenute nel DL teso ad accelerare l’attuazione di alcuni obbiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 aprile.

Si tratta, peraltro, di una misura della cui effettiva efficacia appare lecito dubitare, sia per l’entità della sanzione che per l’obbligo in capo al cliente di effettuare la contestazione e la successiva denuncia (che però potrebbe innescare un eventuale accertamento fiscale).

Si ricorda che tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”.

Questi soggetti avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica. Ai sensi del testo originario del DL 179/2012, infatti, tale obbligo avrebbe dovuto applicarsi dal 1° gennaio 2014.

L’obbligo, tuttavia, non è ancora oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario allo schema di uno dei DM che avrebbero dovuto disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il DL 152/2021 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, “di qualsiasi importo”, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si sarebbe applicata nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

L’applicazione di tale sanzione è stata dunque ora anticipata alle condotte di mancata accettazione di pagamenti poste in essere dal 30 giugno 2022.

L’accertamento delle violazioni verrà fatto dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e/o da altri organi preposti a questo tipo di controlli. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.

Cordialmente

Studio Alb Srl

Qui la circolare in formato pdf