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Al contribuente l’onere di controllo del CCNL nei contratti di subappalto

Il comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021 subordina il riconoscimento del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi all’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro edile, applicato ai dipendenti dal soggetto che esegue i lavori edili, nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture, (tenendo conto a tale fine anche delle spese relative ai lavori non edili) e quando l’avvio dei lavori è successivo al 27 maggio 2022.

La circ. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022 n. 19 ha però puntualizzato, “nell’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell’affidamento degli stessi”, che i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 restano comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 43-bis se l’atto di affidamento dei medesimi è stato stipulato prima del 27 maggio 2022.

Per gli atti di affidamento dei lavori formalizzati in scritture private autenticate, oppure in scritture private non autenticate sottoposte a volontaria registrazione, il problema della certezza della data della stipula non si pone, ma è appena il caso di sottolineare che la generalità degli atti di affidamento dei lavori avviene sulla base di scritture private non autenticate e non registrate e pertanto, per la generalità dei lavori avviati in data successiva al 27 maggio 2022, si pone il tema della prova di una data certa di stipula ante 27 maggio 2022 del relativo atto di affidamento, al fine di non rischiare di vedersi in futuro contestata la mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 43-bis.

Sul punto, sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate chiarisse espressamente che, rispetto al rischio disconoscimento bonus edilizi, sia sufficiente per il committente acquisire una attestazione sostitutiva di notorietà, a cura dell’impresa affidataria, la quale attesti l’avvenuta stipula dell’atto di affidamento dei lavori in data antecedente al 27 maggio 2022 oppure che la sottoscrizione dell’atto di affidamento avvenga mediante PEC.

Diversamente, in mancanza di adeguati mezzi probatori, circa la certezza della data di stipula dell’atto di affidamento dei lavori nella forma di scrittura privata non autenticata e non sottoposta a registrazione volontaria, potrebbe essere maggiormente tutelante per il committente concordare con l’impresa affidataria dei lavori un’appendice all’atto di affidamento, nell’ambito del quale esplicitare quale contratto collettivo nazionale del settore edile viene applicato.

Pare per altro corretto ritenere che, qualora l’atto di affidamento dei lavori sia stipulato in data antecedente al 27 maggio 2022 (e, quindi, escluso dall’ambito di applicazione del co. 43-bis), l’esclusione si estenda anche agli eventuali atti di sub-affidamento, che da esso derivano, stipulati dal 27 maggio 2022 in poi. Il sub-affidamento dei lavori edili può avvenire, tipicamente, quando, per la loro esecuzione, il committente si rivolge a un general contractor che non svolge direttamente attività edilizia (o che, pur svolgendola, subappalta parte dei lavori edili ad altri soggetti), oppure a una impresa edile cui il contratto di appalto consente di subappaltare in tutto o in parte le opere.

In questi casi, la circ. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022 n. 19 ha chiarito che, se l’atto di affidamento dei lavori rientra nell’ambito di applicazione del comma 43-bis, tale atto deve riportare il contratto collettivo nazionale di lavoro edile applicato ai propri dipendenti dal general contractor/appaltatore (se, ben inteso, è soggetto che svolge attività edile e che esegue direttamente, ossia senza affidamento a terzi, almeno una parte dei lavori edili), nonché deve esplicitare che i soggetti terzi, cui saranno affidati in tutto o in parte i lavori edili, dovranno applicare uno dei contratti di cui ai codici CNEL “F012”, “F015” oppure “F018”

Per il committente dei lavori, beneficiario dei relativi bonus edilizi sulle spese per essi sostenute, l’onere di richiedere e verificare l’inserimento degli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro edile applicato non sembra potersi fermare al solo atto di affidamento stipulato con il general contractor e/o con l’appaltatore, bensì sembrerebbe estendersi anche ai contratti con cui questi ultimi sub-affidano i lavori a soggetti terzi, con conseguente obbligo per il committente di acquisire detti contratti (anche ai fini dei controlli dovuti dal soggetto chiamato a rilasciare l’eventuale visto di conformità fiscale)

Vista la complessità della norma e i rischi derivanti dall’eventuale revoca dei bonus edilizi si consiglia di prestare particolare attenzione sia alle ditte che devono emettere le fatture che ai committenti dei lavori obbligati ai controlli.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.

Studio ALB

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