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Obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali

Con la conversione in Legge numero 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali. Più precisamente è stato previsto che, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

In attesa di auspicabili chiarimenti è possibile fin da ora formulare alcune valutazioni.

Occorrerà prima di tutto comprendere se, ai fini della comunicazione, sarà comunque necessario attendere il rilascio di apposite indicazioni, concernenti gli indirizzi email ed il numero telefonico a cui inoltrare la comunicazione e, soprattutto capire se, da un punto di vista contenutistico, saranno replicati gli stessi dati oggi previsti per il lavoro intermittente (soggetti coinvolti e la giornata o il ciclo di giornate della prestazione).

Da un punto di vista della fattispecie soggetta a comunicazione, la norma si limita a richiamare il lavoro autonomo occasionale. Si fa quindi riferimento alle prestazioni disciplinate dall’art. 2222 c.c. (contratto d’opera) ma richiamando, nel contempo quelli derivati da “attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”. Tali compensi, ai sensi del DPR 600/73, all’atto della corresponsione sono assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20% a cura del committente. Inoltre, sotto il profilo previdenziale, con il superamento della soglia dei 5.000 euro annui, in relazione ai compensi superiori a tale soglia il committente è tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione separata.

Le prestazioni oggetto di comunicazione dovrebbero dunque essere quelle con i caratteri essenziali ossia: prestazione di lavoro prevalentemente personale; assenza di vincolo di subordinazione; occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa); corresponsione di un corrispettivo.

Omettere la comunicazione, che dovrà essere preventiva rispetto all’inizio dell’attività, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La comunicazione risulta, così, uno snodo fondamentale per tale tipologia di lavoro, rappresentando, per la prima volta, un onere preventivo in grado di pubblicizzarne l’esistenza verso la Pubblica Amministrazione. Tale aspetto non potrà non avere ricadute anche sul versante delle sanzioni per lavoro nero. In presenza, infatti, di prestazioni solo formalmente autonome ma, di fatto, riconducibili a lavoro dipendente, l’applicazione della maxisanzione richiederà, oltre alla subordinazione e all’assenza di ulteriori adempimenti di natura fiscale anche la mancanza proprio della nuova comunicazione di avvio.

Da ultimo va sottolineato come la nuova comunicazione potrebbe doversi coordinare con il nuovo obbligo di effettuare l’UniLav anche rispetto alle prestazioni autonome intermediate da piattaforme digitali, previsto al momento dalla bozza di legge di conversione del DL 152/2021,

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni in merito agli argomenti di cui sopra.
Cordialmente

Studio ALB Srl

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