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Il riaddebito del bollo entra nella base imponibile

Con la risposta a interpello numero 428/2022 l’Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo cui l’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente che si avvale del regime forfetario della L. 190/2014 costituisce parte integrante del suo compenso.

A norma del DPR 642/72 sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo le fatture che riguardano operazioni soggette a IVA, a condizione che sia presente “l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”. In caso contrario, il tributo si applica in misura pari a 2 euro, qualora il documento superi la somma di 77,47 euro fatte salve specifiche esenzioni.

I soggetti aderenti al regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa e non esercitano il “diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti” pertanto le fatture da loro emesse dovranno essere assoggettate a imposta di bollo sin dal momento della formazione.

Nell’ipotesi in cui il documento sia emesso in formato elettronico, il soggetto forfetario dovrà valorizzare il campo “Bollo Virtuale”, indipendentemente dalla decisione di richiederne il rimborso al cessionario/committente. Qualora, invece, ciò avvenisse, tale riaddebito costituirebbe, come detto, ricavo o compenso per il cedente o prestatore. L’Amministrazione finanziaria sottolinea, infatti, come l’obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture o sulle ricevute sia a “carico del soggetto che consegna o spedisce il documento”, dal momento che su tale tipologia di atti “l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione”.

Considerato, quindi, che l’obbligo di corrispondere l’imposta grava, “in via principale”, in capo al prestatore d’opera, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo “fa parte integrante del suo compenso”, concorrendo, conseguentemente, “al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito”.

L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria trova peraltro riscontro anche nella procedura utilizzata per il versamento tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Spetta, infatti, al soggetto che forma il documento (cedente o prestatore) l’onere di valorizzare nel file XML il campo “Bollo virtuale” e di procedere, poi, al pagamento entro le scadenze prestabilite.

Posto che, come sottolineato, l’imposta di bollo sulle fatture è dovuta “fin dall’origine”, il chiarimento contenuto nella risposta a interpello numero 428/2022, riferito ai contribuenti in regime forfetario, trova applicazione anche con riguardo ad altri soggetti.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai professionisti del settore sanitario, i quali emettono fatture esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72. Posto che il documento riguarda corrispettivi non assoggettati a IVA, qualora il compenso superi l’ammontare di 77,47 euro, l’imposta di bollo si applicherà in misura pari a 2 euro.

Obbligato in via principale al pagamento del tributo è il prestatore; pertanto, l’eventuale riaddebito del costo della marca da bollo inserita nel documento (cartaceo, se emesso nei confronti di persona fisica, in considerazione del divieto di emissione di e-fattura), costituirebbe parte integrante dei corrispettivi dovuti, così incrementando la base imponibile.

Preme segnalare, invece che i riaddebiti in fatture di spese giustificate sostenute in nome e per conto di un cliente rimangono non imponibili ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633/1972 e, di conseguenza, la marca da bollo addebitata in caso di importi superiori ai 77,47 euro segue la stessa natura (non imponibile)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.

Cordialmente

Studio A.L.B. srl

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