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La Finanziaria 2025

È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2025.

Il testo definitivo, oltre a confermare, tra l’altro, le seguenti previsioni già contenute nel D.D.L.:

  • introduzione rivalutazione terreni e partecipazioni “a regime”;
  • obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta / rappresentanza;
  • proroga al 2025 / 2026 / 2027 della maxi-deduzione nuovi dipendenti;
  • introduzione di una specifica agevolazione a favore dei neoassunti che si trasferiscono per motivi di lavoro;

prevede una serie di ulteriori novità, tra le quali:

  • l’assegnazione / cessione agevolata beni d’impresa;
  • l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale;
  • l’aumento per il 2025 a euro 35.000 del limite di reddito di lavoro dipendente per accedere e/o uscire dal regime forfettario;
  • la riduzione al 50% dei contributi previdenziali a favore degli artigiani e/o commercianti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta all’IVS;
  • l’introduzione del bonus elettrodomestici;
  • l’obbligo di disporre di una PEC da parte degli amministratori di società.

Di seguito un breve riepilogo delle principali novità:

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETTARIO

L’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000.

In sede di approvazione, per il solo 2025 il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

  • non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
  • superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

NUOVA IRPEF 2025

Sono stati rivisti gli scaglioni IRPEF che passano da 4 a 3 come di seguito indicato;

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO-ATTIVITA’

In sede di approvazione è disposto l’aumento dal 26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall’1.1.2026 mediante rimborso e/o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività

Inoltre, è stata eliminata la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze e gli altri proventi realizzati dall’1.1.2025 mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all’imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI “A REGIME”

È confermata l’introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima.

In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 16% al 18% dell’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo).

In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

In sede di approvazione è riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2025:

  • è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2025;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:

nella misura del 60% entro il 30.11.2025;

il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI

Nell’ambito della Finanziaria 2025 sono previste una serie di modifiche riguardanti sia le detrazioni “ordinarie” che il “Superbonus” 

In particolare, si evidenzia per le spese del 2025:

  • la detrazione ordinaria è ridotta al 50% se i lavori sono eseguiti sull’abitazione principale: negli altri casi è ridotta al 36%
  • il superbonus del 65% (per condomini o edifici con più unità immobiliari) riguarda esclusivamente gli interventi per i quali al 15/10/2024 risulta presentata la CILA
  • non sono più agevolabili gli interventi per sostituzione di impianti esistenti con caldaie uniche a combustibili fossili

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

ATTENZIONE: in vigore dal 01/01/2026

Al fine di far “emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato Elettronico) e scontrini emessi” è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

Inoltre, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:

  • euro 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
  • da 1.000 a 4.000 euro in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

INDICAZIONE DEL CIN NEL MODELLO 730 o REDDITI

È confermato l’obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

  • alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
  • agli immobili destinati alle locazioni brevi;
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30/06 dell’anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare

TRACCIABILITA’ SPESE DI TRASFERTA/RAPPRESENTANZA

È confermato che dal 2025la tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate(versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):

  • rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, di lavoratori dipendenti;
  • spese prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e/o bevande, viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al cliente, nonchè rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
  • spese vitto e/o alloggio, nonchè rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
  • spese di rappresentanza;

BONUS ELETTRODOMESTICI

In sede di approvazione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico, la riduzione dei consumi, è riconosciuto, per il 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell’UE, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:

  • è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo non superiore a € 100 per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);
  • è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico.

La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al MiMiT.

IMPOSTA REGISTRO PRIMA CASA

L’art. 1, comma 55, Legge n. 208/2015 in materia di agevolazioni “prima casa”, ha previsto che il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell’imposta di registro pari al 2% anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto)

In sede di approvazione la citata Nota II-bis è stata modificata “prorogando” di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo per l’alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione.

Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.

CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE

In sede di approvazione è stato incrementato di euro 1 milione per il 2025 e di euro 2 milioni per il 2026 e 2027 il fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

  • iscritti a Università statali;
  • appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
  • che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio;
  • residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato.

RIDUZIONE CONTRIBUTI ARTIGIANI COMMERCIANTI

In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.

La riduzione contributiva, richiesta dall’interessato all’INPS:

  • è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’attività d’impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l’1.1 – 31.12.2025;
  • è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

BONUS NUOVE NASCITE

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità  e contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato /adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all’Assegno unico e universale).

Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all’INPS:

  • i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;

ovvero

  • i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

CREDITI DI IMPOSTA 4.0 E 5.0

In sede di approvazione della Finanziaria 2025 sono state introdotte importanti / rilevanti modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta “Transizione 5.0” / “Industria 4.0”. 

In particolare: 

  • con riferimento al bonus “Transizione 5.0”: è stata prevista un’aliquota unica per gli investimenti fino a € 10 milioni (ossia, 35%, 40% e 45% in base alla riduzione dei consumi energetici); 
  • è eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta c.d. “ZES Unica Mezzogiorno” / ZLS; 
  • con riferimento al bonus “Industria 4.0”: è abrogata dal 2025 l’agevolazione riferita ai beni immateriali; 
  • è introdotto un limite di spesa (€ 2.200 milioni) agli investimenti in beni materiali effettuati nel 2025 (o 30.6.2026). 

PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

In sede di approvazione con la modifica dell’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni specifiche.

Cordialmente

Studio Alb srl

Qui la circolare in PDF