CONSEGNA FATTURE A CAVALLO D’ANNO
Siamo a ricordare che per poter detrarre l’iva nell’ultima liquidazione dell’anno (dicembre o 4 trimestre 2024) le fatture devono avere data documento e data di consegna a SDI entro il 31/12/2024
Ci potranno quindi essere queste due situazioni per le fatture di acquisto di dicembre 2024:
- Fatture di acquisto aventi data documento 2024 e consegnate a SDI nel 2024: si possono inserire nella liquidazione IVA di dicembre/quarto trimestre 2024
- Fatture di acquisto aventi data documento 2024 consegnate a SDI nel 2025: si potranno registrare SOLO NEL 2025 e di conseguenza l’IVA NON si potrà inserire nella liquidazione iva di dicembre/quarto trimestre 2024
Sarà quindi vostra cura richiedere PER TEMPO l’emissione e la consegna a SDI delle fatture di dicembre (e la successiva consegna su fattura SMART) per poter scalare la relativa IVA.
In riferimento alle fatture che dovrete emettere Voi ai vostri clienti vale la stessa regola quindi per poter essere certi che arrivino ai clienti entro il 31/12/2024 vanno emesse per tempo (ci vogliono almeno 5 giorni di calendario per le consegne).

PER QUEL CHE RIGUARDA L’INVIO DELLE FATTURE ALLO STUDIO VI RICORDIAMO COME SEMPRE DI PROCEDERE CON CONSEGNE SEPARATE PER LE FATTURE DEL 2024 E DEL 2025
TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE
Si riportano di seguito le regole riguardanti i termini di emissioni delle fatture elettroniche in vigore dal 1° luglio 2019 insieme al regime sanzionatorio collegato.
Il termine di emissione della fattura elettronica dipende dal tipo di fattura emessa:
- Fattura elettronica immediata
- Fattura elettronica differita
Con riguardo alle fatture elettroniche si ricorda che la fattura si intende emessa solo se è stata trasmessa al SDI e non è stata scartata da quest’ultimo.
EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA
La fattura elettronica immediata accompagna il bene o certifica il compenso percepito per un servizio reso. La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, stabilito ai sensi dell’art. 6 del DPR n 633/72.
In particolare, per le cessioni di beni al momento della spedizione / consegna dei beni, per le prestazioni di servizi al momento del pagamento.
EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA
La fattura differita può essere emessa per cessioni di beni e prestazioni di servizi, in alternativa alla fattura immediata.
Essenzialmente la fattura differita si discosta dalla tradizionale fattura dalla data di emissione rispetto alla consegna dei beni o dal termine dell’erogazione di un servizio e dal loro pagamento. Questa tipologia di fattura costituisce una importante semplificazione per le imprese, perché permette di riepilogare in un unico documento fiscale i pagamenti eseguiti nel mese solare da un dato cliente.
La fattura differita dev’essere emessa e registrata entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti / consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate.
Sarà comunque necessario indicare il mese di riferimento per la prestazione; infatti, legalmente l’operazione rientrerà nella liquidazione periodica del mese di riferimento e l’IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo.
TARDIVA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA: IL REGIME SANZIONATORIO
A partire dall’1.1.2019, a fronte della tardiva emissione si rende applicabile una sanzione in misura fissa per ogni singola fattura emessa in ritardo
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste.
Studio Alb srl