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La nuova contabilità semplificata “per cassa” dal 2017

L’articolo 5 del Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede la modifica dell’art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza;

REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Per poter utilizzare il regime semplificato (valido per imprese individuali e le società di persone) bisogna controllare che l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente rientri nei seguenti limiti:
* Prestazioni di servizi € 400.000
* Altre attività € 700.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Ai sensi del comma 1 del nuovo art. 66, TUIR, il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute (considerando anche autoconsumo, minusvalenze e/o sopravvenienze, quote di ammortamento, perdite di beni strumentali, accantonamento TFR ed eventuali deduzioni forfettarie riconosciute)

NB : Non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, le esistenze iniziali / rimanenze finali

PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE PRINCIPIO DI CASSA
Il reddito del primo periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa (anno 2017) è ridotto “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

PASSAGGIO DI REGIME
Al fine di evitare duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

REGISTRI CONTABILI
Come accennato, al fine di allineare gli obblighi contabili alle novità del citato art. 66, TUIR, sono state apportate rilevanti modifiche all’art. 18, DPR n. 600/73, prevedendo per i soggetti che adottano la contabilità semplificata 3 possibili alternative, di seguito esaminate.

· Tenuta di 2 registri distinti (incassi e pagamenti) annotando cronologicamente i ricavi percepiti e le spese sostenute nonché le scritture integrative in sede di dichiarazione dei redditi
· Tenuta dei solo registri IVA e indicazioni dei mancati incassi e pagamenti annotando separatamente le operazioni non soggette ai fini IVA : se l’incasso o il pagamento non è avvenuto nell’anno di annotazione nei registri IVA va indicato il mancato pagamento/incasso
· Tenuta dei solo registri IVA e presunzione di incasso/pagamento : in questo caso opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione della fattura coincide con l’incasso/pagamento (esempio tutte le fatture registrate entro il 31/12/2017 sono pagate e/o incassate)
Quest’ultima alternativa necessita di apposita opzione con validità triennale.

Al contribuente rimane inoltre un’ultima ulteriore possibilità: pur avendo un volume di affari che lo colloca nella gestione semplificata esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria (vincolante salvo variazioni di norma per un triennio). In questo ultimo caso il contribuente sarà poi tenuto ad avere un conto corrente intestato alla ditta su cui far transitare soltanto le operazioni attinenti alle gestione da consegnare regolarmente allo studio per le registrazioni contabili).

In attesa di ulteriori specifiche indicazioni da parte degli organi preposti, rimaniamo a vostra disposizione per fornire eventuali altre informazioni. Vi preghiamo inoltre contestualmente di contattare lo studio per fissare un appuntamento in merito alla scelta del regime contabile da adottare per l’anno 2017.

Con l’occasione porgiamo gli auguri per le prossime festività natalizie.